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Domanda

Enciclopedia on line
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Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio.

Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». L’art. 99 c.p.c. enuncia il principio in base al quale «chi vuol far valere in giudizio un diritto deve proporre domanda al giudice competente», principio contenuto anche nell’art. 2907 c.c., secondo cui «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte».

Il principio della domanda (o della disponibilità della tutela giurisdizionale) attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi, la cui tutela può, di regola, essere richiesta solo dal titolare del diritto stesso. Inoltre il principio della domanda tende a garantire l’imparzialità e la terzietà del giudice, impedendo che il soggetto chiamato a decidere la causa abbia anche il potere di instaurare il processo. Il principio della domanda è rispettato nei casi tassativi in cui il pubblico ministero ha potere d’azione, mentre in ipotesi particolari (in materia di volontaria giurisdizione) subisce delle eccezioni, potendo il giudice procedere d’ufficio. Dalla proposizione della domanda giudiziale sorge il potere-dovere del giudice di pronunciarsi «su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa»; il giudice non può neanche decidere le eccezioni proponibili solo dalle parti (art. 112 c.p.c., principio della «corrispondenza tra il chiesto e pronunciato»), pena la nullità della sentenza per omissione di pronuncia o per ultrapetizione.

La domanda si propone generalmente con citazione a comparire a udienza fissa e, nei casi stabiliti dalla legge, con ricorso. La domanda può essere proposta anche dal convenuto (domanda riconvenzionale) o da un terzo mediante intervento. Dal momento della notificazione della citazione al convenuto si producono gli effetti di carattere processuale e sostanziale della domanda. I primi sono: la litispendenza (art. 39 c.p.c.); la perpetuatio iurisdictionis (art. 5, c.p.c.); l’acquisizione del carattere controverso del diritto dedotto ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c.; la determinazione del momento in cui si valuta la sussistenza delle condizioni dell’azione.

Gli effetti sostanziali della domanda sono diretti a evitare che il processo torni a danno di colui che ha ragione. Dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (di cognizione, conservativo, esecutivo e arbitrale), o da una domanda proposta nel corso dello stesso, la prescrizione viene interrotta – «anche se il giudice adito è incompetente» (art. 2943 c.c.) – e decorrerà nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza «che definisce il giudizio» (art. 2945 c.c.). Inoltre, la notificazione della domanda: a) evita il verificarsi delle decadenze (art. 2966 c.c.); b) obbliga il possessore di buona fede a restituire i frutti derivanti dalla cosa (art. 1148 c.c.); c) impedisce di compiere la prestazione, e di chiederne l’adempimento, quando è stata domandata la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.); d) permette che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi («anatocismo», art. 1283 c.c.); e) comporta che il possessore o il detentore – convenuto nell’azione di rivendicazione – che ha «cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa» sia tenuto «a recuperarla per l’attore a proprie spese, o in mancanza a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno» (art. 948 c.c.); f) impedisce al debitore di pagare «all’uno o all’altro dei creditori in solido» (art. 1296 c.c.). Gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda proposta sono opponibili a quei terzi che hanno trascritto il proprio atto di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale (art. 2652-2653 c.c.).

Voci correlate

Eccezione

Litispendenza

Prescrizione. Diritto civile

Principio dispositivo

Trascrizione

Approfondimenti di attualità

Fin dove si spinge il principio di infrazionabilità della domanda: il caso del capitale e degli interessi di Fabio Cossignani

Vedi anche
Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... Eccezione Diritto Nel processo civile, genericamente, le difese della parte convenuta volte a impedire l’accoglimento della domanda proposta dall’attore. Si usa distinguere tra le eccezione processuali o eccezioni di rito, atte a rilevare la presenza di un vizio formale o extraformale del processo, così da provocarne ... Citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • PRINCIPIO DISPOSITIVO
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • PUBBLICO MINISTERO
  • DOMANDA GIUDIZIALE
  • DIRITTI SOGGETTIVI
Altri risultati per Domanda
  • Domanda
    Enciclopedia delle scienze sociali (1993)
    Carlo D'Adda Significati della parola e concetti contigui Intesa come termine dell'odierno lessico economico, la parola 'domanda' possiede almeno due significati distinti. Il primo significato è quello di domanda o assorbimento osservato di un bene. Tale assorbimento viene per lo più paragonato a una ...
  • DOMANDA GIUDIZIALE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    GIUDIZIALE Nella disciplina data all'atto nel codice di procedura civile italiana 1942, la forma tipica di domanda giudiziale resta la citozione, accanto alla quale, peraltro, il nuovo codice prevede quella nota sotto il nome di ricorso (articoli 638, 672, 688, 712). Una subspecie di atto di citazione ...
  • DOMANDA GIUDIZIALE
    Enciclopedia Italiana (1932)
    Atto mediante il quale una persona affermando esistente una concreta volontà di legge a sé favorevole, invoca l'organo dello stato (giudice) perché attui tale volontà. La domanda è il primo atto del processo: chi la propone è l'attore (actor); colui, nei confronti del quale è proposta, è il convenuto ...
Vocabolario
domanda
domanda (ant. o tosc. dimanda) s. f. [der. di domandare]. – 1. Il domandare; le parole con cui si esprime il desiderio di sapere qualcosa: fare, rivolgere una d.; soddisfare a una d.; d. strana, lecita, importuna, inutile, sciocca; è una...
domandare
domandare (ant. o tosc. dimandare) v. tr. e intr. [lat. demandare «affidare, raccomandare», poi «chiedere»]. – 1. tr. Rivolgersi con parole a qualcuno per ottenere risposta: domandagli come si chiama, che cosa vuole, perché non è venuto...
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