• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Prescrizione. Diritto civile

Enciclopedia on line
  • Condividi

La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). L’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto; e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. Gli elementi della prescrizione sono: la disponibilità del diritto, il termine di decorrenza, il tempo. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili quali i diritti della personalità. Del pari è imprescrittibile il diritto di proprietà, che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo, a seguito dell’attività corrispondente al diritto stesso (Usucapione). Estinto il diritto e, con esso, l’azione che lo tutela, rimane tuttavia il dovere morale e sociale da adempiere. Questo dovere è tutelato indirettamente in via giuridica attraverso: a) la rinuncia alla prescrizione dopo il suo verificarsi, consentita al beneficiario che possa disporre del diritto acquisito (art. 2937 c.c.); b) la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione, stante sempre la facoltà dell’interessato di rinunciare ad avvalersene; c) la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento del debito prescritto (art. 2940 c.c.). La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.). Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni. Per talune fattispecie sono tuttavia previste delle prescrizioni brevi. Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione. Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio. Si ha interruzione della prescrizione a seguito della domanda giudiziale e di qualunque atto valido per la costituzione in mora, nonché per il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato incomincia a decorrere un termine decennale di prescrizione, anche se per i diritti per i quali si è agito giudizialmente la legge dispone un termine inferiore ai dieci anni. Le prescrizioni sono presuntive quando la legge presume iuris tantum che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato, e pertanto attribuisce al creditore l’onere di provare che il debito non sia stato pagato, anche deferendo il giuramento (art. 2960 c.c.). La prescrizione presuntiva però non può essere fatta valere quando colui che la eccepisce ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. In tal caso infatti viene meno il fondamento stesso della prescrizione, che, come già detto, si basa sulla presunzione che il debito sia stato pagato.

Voci correlate

Decadenza. Diritto civile

Diritto soggettivo

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... compravéndita compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La compravendita è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ... Rappresentanza. Diritto civile Con la rappresentanza si opera una delle più importanti fattispecie della collaborazione giuridica in quanto si realizza un fenomeno in cui diversi soggetti dell’ordinamento giuridico direttamente interessati o indirettamente partecipi di un interesse cooperano per il raggiungimento di un fine che è ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • PRESUNZIONE ASSOLUTA
  • DIRITTO SOGGETTIVO
  • DOMANDA GIUDIZIALE
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
prescrizióne
prescrizione prescrizióne s. f. [dal lat. praescriptio -onis, der. di praescribĕre: v. prescrivere]. – 1. a. Norma data da chi ne ha autorità; ordine, comando: secondo le p. della legge, del regolamento; prescrizione degli ispettori del...
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali