Il concetto di diritto soggettivo è uno dei più importanti e dibattuti dell’intera scienza giuridica. Secondo l’opinione di alcuni giuristi (facenti capo a B. Windscheid), il diritto soggettivo sarebbe un potere o una signoria della volontà, attribuita al singolo dal diritto oggettivo. Secondo altri (R. von Jhering) sarebbe invece, sostanzialmente, un interesse protetto. Entrambe queste teorie hanno suscitato forti dubbi. Contro la prima si è fra l’altro osservato che la volontà del titolare del diritto (o di un suo rappresentante), se è necessaria per l’esercizio del diritto stesso, non lo è per la sua esistenza; altrimenti non si spiegherebbe come un diritto possa costituirsi a favore di un incapace o anche, semplicemente, di uno che ignori di averlo. Contro l’altra sta anzitutto l’obiezione che l’interesse, se ne costituisce lo scopo, non esaurisce però l’essenza del D.; e, in secondo luogo, la circostanza che non tutti gli interessi garantiti dalla legge costituiscono diritti soggettivi. Secondo altre definizioni proposte, il diritto soggettivo sarebbe la facoltà accordata dal diritto oggettivo a un singolo individuo di esigere una determinata condotta da altri soggetti, ovvero la garanzia normativa di una utilità (bene, prestazione) sostanziale e diretta a favore del soggetto titolare. In ogni caso, può dirsi che il diritto soggettivo rappresenta il massimo grado di tutela di un interesse individuale.
La principale distinzione all’interno dei diritti soggettivi è quella che intercorre tra diritti assoluti e diritti relativi. I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che il loro titolare dispone immediatamente del bene della vita che ne forma oggetto e non ha quindi bisogno dell’altrui cooperazione per soddisfare il suo interesse. Ai diritti assoluti corrisponde in capo a tutti gli altri consociati un dovere generico di astenersi da ogni comportamento che possa in qualche modo interferire con l’esercizio del diritto da parte del titolare. Per comune insegnamento sono considerati diritti assoluti sia i diritti della personalità, i quali sono riconosciuti ad ogni individuo a tutela di suoi interessi fondamentali (ad esempio: l’onore, la reputazione, l’identità personale) e sono imprescrittibili ed inalienabili, sia i diritti reali, i quali hanno ad oggetto una cosa determinata (res) e possono essere di godimento o di garanzia a seconda se attribuiscono al titolare poteri di godimento o di garanzia. Diritto reale per eccellenza è la proprietà, tutelato dalla Costituzione (art. 42), che attribuisce al titolare il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.). Altri diritti reali di godimento sono la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’uso, le servitù; diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca. L’opinione di gran lunga prevalente nega che i privati possano costituire diritti reali diversi da quelli previsti dalla legge (Autonomia privata): si parla di numerus clausus, ovvero di tipicità dei diritti reali. I diritti relativi si caratterizzano perché il loro titolare non dispone immediatamente del bene della vita che ne costituisce oggetto, ma, per soddisfare il suo interesse, dovrà rivolgersi ad uno o più soggetti determinati o determinabili. I diritti relativi si distinguono in diritti di credito, che consistono nel potere di pretendere un certo comportamento da parte di uno o più soggetti che si trovano così in una posizione di obbligo e che sono quindi tenuti a porre in essere quel comportamento (ad esempio, Tizio è debitore di Caio di una somma di denaro), e diritti potestativi (categoria che tuttavia è più controversa), che consistono nel potere di modificare l’altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale senza che il destinatario, che si trova in una posizione di soggezione, possa fare alcunché per opporsi (ad esempio, il diritto di recesso). Tra i diritti di credito, si segnalano i diritti personali di godimento, i quali presentano numerose affinità con i diritti reali. Conferiscono, sulla base di un rapporto obbligatorio, il potere di godere di un determinato bene nella cui disponibilità materiale viene immesso il creditore; il Codice civile (art. 1380) stabilisce che se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. Esempio tipico di diritto personale del godimento è quello del conduttore sul bene concesso in locazione.