È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice civili dei vari Stati italiani, seguendo in molte parti il modello del code civil francese. In seguito vi furono apportate modifiche, finché venne riformato con r.d. n. 262/1942, che fissò l’entrata in vigore del nuovo Codice civile al 21 aprile 1942, sostituendo da questa data i libri separati del Codice stesso che erano stati singolarmente approvati con vari regi decreti (a cominciare dal n. 1852/1938, per il libro I).
Il nuovo Codice civile, che è più complesso dell’antico perché è stata unificata la materia propria dei precedenti Codice civile e di commercio, è composto da 2969 articoli, divisi in sei libri: 1° Delle persone e della famiglia; 2° Delle successioni; 3° Della proprietà; 4° Delle obbligazioni; 5° Del lavoro; 6° Della tutela dei diritti. Il testo è preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari o preleggi, e accompagnato dalle Disposizioni di attuazione e transitorie. Nel Codice, in cui molti principi che si applicavano in materia di commercio sono stati estesi a tutto il diritto privato, è prevalsa la concezione unitaria, in modo che il Codice civile, assorbendo il Codice di commercio, regola tutti i settori dell’attività dei privati; e ciò perché il lavoro è considerato elemento essenziale dell’ordinamento giuridico e i rapporti economici sono riferiti nel libro del lavoro al concetto dell’impresa e dell’imprenditore, la cui disciplina assorbe una buona parte della materia che prima era regolata dal Codice di commercio, mentre un’altra parte, quella dei contratti, è regolata nel libro delle obbligazioni.
Con il d.lgs. n. 287/1944, sono state eliminate dal Codice civile alcune norme che erano espressione di concezioni politico-sociali superate, come è stata abrogata la Carta del lavoro premessa al Codice del 1942. Il sistema del Codice civile è stato integrato da alcune leggi e decreti legislativi, tra i quali vanno ricordati i decreti sulla cambiale, sul vaglia cambiario e l’assegno bancario e così via. Negli ultimi decenni queste leggi e decreti sono particolarmente aumentati di numero, in alcuni casi inserendosi con la tecnica della novellazione nell’impianto del Codice civile (per es., l. 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia; d.lgs. 6/2003 sulla riforma del diritto societario; l. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno; l. 55/2006 sul patto di famiglia e così via), in altri affiancandosi invece al Codice civile (per es., l. 300/1970 sullo statuto dei lavoratori; l. 898/1970 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; l. 10/1977 sull’edificabilità dei suoli; l. 322/1978 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, cosiddetta legge sull’equo canone; l. 203/1982 sui contratti agrari; l. 184/1983 sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; d.lgs. 385/1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; d.lgs. 58/1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; l. 431/1998 sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo). Questi provvedimenti legislativi hanno talvolta assunto il nome di codice Codice, come il d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il d.lgs. 206/2005, il d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), ma trattandosi di meri testi unici si tratta di uso improprio del termine. Si deve tuttavia escludere che si sia verificata la cosiddetta codice decodificazione, cioè che le leggi speciali – da sempre necessarie per integrare un Codice – siano tutte caratterizzate da un’ispirazione che le contrapopone al Codice civile e costituisce i cosiddetti microsistemi: il Codice civile costituisce pur sempre il diritto comune e a esso le leggi speciali devono essere ricondotte.
Dal punto di vista tecnico il Codice civile costituì senza dubbio un notevole progresso rispetto alla legislazione precedente, per il suo disegno sistematico e l’opera di unificazione del diritto privato che con esso fu realizzata. Per quanto riguarda il suo contenuto, invece, rappresentò spesso un punto d’arrivo, a volte un punto di partenza. Al tempo della sua emanazione le nuove idee, che avrebbero poi improntato la Carta costituzionale nella parte relativa ai rapporti economici e sociali, non erano ancora compiutamente formate. Per tale motivo, la disciplina che il Codice civile dettò circa i rapporti di famiglia e il diritto del lavoro fu sottoposta a un’ulteriore, successiva elaborazione.