Principio di diritto processuale civile, secondo il quale, una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su esso e far venir meno la competenza; non determina, cioè, la translatio iudicii. Il principio, già conosciuto nel diritto romano (ubi semel acceptum iudicium, ibi finem accipere debet), è accolto nel vigente codice di procedura civile; infatti l'art. 5, modificato dalla l. n. 353/1990, dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Il principio si applica a qualunque specie di competenza: per territorio (i mutamenti in corso di giudizio della residenza, domicilio, dimora non hanno su essa alcuna influenza), per valore e funzionale.
Giurisdizione. Diritto processuale civile