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Trascrizione

Enciclopedia on line
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Forma di pubblicità propria degli atti riguardanti la situazione giuridica dei beni immobili e di alcuni beni mobili particolari, intesa a rendere legalmente conoscibile ai terzi la situazione giuridica dei beni in questione e le relative vicende. A siffatta finalità si accompagna l’interesse pubblico a rendere facilmente accertabile la circolazione di quei beni che hanno maggiore importanza sociale, e cioè gli immobili, le navi, le automobili, gli aeromobili, e i diritti di autore e invenzione. La trascrizione consiste nella comunicazione di determinati atti a un ufficio pubblico e nell’annotazione degli stessi da parte di detto ufficio in pubblici registri.

Nel diritto italiano le particolari disposizioni dettate a proposito della trascrizione disciplinano i conflitti derivanti dai trasferimenti dei diritti sopra le cose immobili, diritti che siano giuridicamente incompatibili tra loro. Pertanto, se si verifica un conflitto fra acquirenti del medesimo diritto (conflitto che teoricamente potrebbe risolversi a favore di chi risulti aver acquistato per primo), la legge italiana, con riferimento non al fatto dell’acquisto, ma a quello della relativa pubblicità, preferisce l’acquirente che abbia per primo trascritto il titolo di acquisto (negozio giuridico in forza del quale l’acquisto ha luogo) del proprio diritto, anche se il suo acquisto sia posteriore (art. 2644 c.c.). Questo criterio dettato per la risoluzione dei conflitti suddetti si traduce nel principio secondo cui la trascrizione è la condizione per potere efficacemente opporre ai terzi eventualmente controinteressati l’acquisto del proprio diritto.

L’opponibilità del titolo non significa tuttavia che la trascrizione abbia efficacia convalidante del titolo quando questo sia eventualmente viziato. La nullità, l’annullabilità e l’inefficacia del negozio traslativo del diritto immobiliare possono essere fatte valere nonostante l’eseguita trascrizione; la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono i beni (art. 2663 c.c.).

L’indicazione degli atti da trascrivere, che è tassativa, riguarda: gli atti tra vivi che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti reali su beni immobili o la comunione di tali diritti; gli atti di rinuncia ai medesimi diritti; gli atti di affrancazione del fondo enfiteutico; alcuni contratti riguardanti diritti non reali su beni immobili (locazioni ultranovennali, società o associazioni, consorzi); transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti sopramenzionati; le sentenze con le quali sono costituiti, trasferiti o modificati i diritti stessi (art. 2643 c.c.). È prevista anche una trascrizione diversa nei suoi presupposti dalla precedente, e diretta a tutelare nei confronti di alcune categorie di terzi i titolari di diritti immobiliari connessi con l’esistenza di vincoli giuridici: al riguardo debbono trascriversi le divisioni immobiliari, gli atti con i quali sono costituiti i fondi patrimoniali, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni soggetti a t. dalla comunione, gli atti di acquisto di beni personali da parte di uno dei coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, le accettazioni di eredità e di legati, le cessioni dei beni ai creditori, quando tutti questi atti riguardino beni immobili (art. 2646, 2647, 2648, 2649 c.c.). Debbono essere trascritte anche le sentenze riguardanti l’estinzione per prescrizione e gli acquisti per usucapione dei diritti immobiliari (art. 2651 c.c.). Ancora si debbono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 c.c., le domande giudiziali di risoluzione e rescissione dei contratti relativi, le domande dirette all’esecuzione in forma specifica degli obblighi a contrarre, le domande di accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione, quelle dirette alla revoca dei medesimi atti, le domande per la dichiarazione della nullità e per l’annullamento degli atti medesimi e quelle dirette a impugnare la validità della trascrizione, le domande con le quali si contesta il fondamento d’un acquisto per causa di morte, e anche altre indicate negli art. 2652 e 2653 c.c.

La trascrizione è eseguita sulla base di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 c.c.). Le formalità della trascrizione, riguardanti gli atti da presentare al conservatore dei registri immobiliari (la cosiddetta nota di trascrizione e la conservazione dei titoli), sono regolate dagli art. 2658, 2659, 2664 e 2665 c.c. La trascrizione, da chiunque venga effettuata, giova a tutti coloro che vi hanno interesse (art. 2666 c.c.). Il notaio o altro pubblico ufficiale, che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile. È prevista anche la cancellazione della t. quando è consentita dalle parti interessate, ovvero quando sia disposta con sentenza passata in giudicato (art. 2668 c.c.).

L’art. 3 d.l. n. 669/1996 (convertito in l. 30/1997), ha inserito nel codice civile l’art. 2645 bis, che dispone la trascrivibilità dei contratti preliminari aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione, il trasferimento o la modifica di diritti reali di godimento su beni immobili, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione. L’art. 39 novies del d.l. n. 273/2005 (convertito in l. n. 51/2006) ha inserito l’art. 2645 ter, che prevede la possibilità di trascrivere gli atti (redatti in forma pubblica) con i quali beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Voci correlate

Annotazione

Atto pubblico. Diritto civile

Contratto preliminare

Domanda

Pubblicità. Diritto civile

Scrittura privata. Diritto civile

Vedi anche
Usucapione Modo di acquisto della proprietà d’una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel vigente codice civile la disciplina dell’usucapione è stata separata da quella della prescrizione, pur rimanendo, nelle sue linee ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... imposta Nell’ambito della più ampia nozione di tributo, la prestazione patrimoniale coattiva acausale, dovuta da un soggetto in base a un presupposto dimostrativo di forza economica, che escluda qualunque relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico riferita al soggetto o da cui quest’ultimo possa ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SCRITTURA PRIVATA
  • DIRITTO CIVILE
  • PERSONA FISICA
  • CODICE CIVILE
  • DIRITTI REALI
Altri risultati per Trascrizione
  • trascrizione
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Margherita Colangelo Nell’ambito del diritto, mezzo di pubblicità dell’acquisto dei principali diritti reali di godimento sui beni immobili o mobili registrati (autoveicoli, navi, galleggianti, aeromobili). La trascrizione immobiliare Tale istituto è regolato all’interno del libro 6° del codice civile. ...
  • TRASCRIZIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XXXIV, p. 185) Virgilio Andrioli L'esigenza di certezza nella circolazione di beni socialmente importanti, da un lato ha indotto ad estendere l'onere della trascrizione ad alcune categorie di mobili (autoveicoli, aeronavi, navi), dall'altro lato ha reso assai complessa e di non facile applicazione ...
  • TRASCRIZIONE
    Enciclopedia Italiana (1937)
    Luigi Cosattini . Diritto. - Nel diritto questa parola ha varie accezioni. Letteralmente essa significa annotazione del contenuto totale o parziale di un documento su un altro documento (v. atto: Atti dello stato civile; matrimonio: Diritto italiano); in senso specifico la parola trascrizione indica ...
Vocabolario
trascrizióne
trascrizione trascrizióne s. f. [dal lat. transcriptio -onis, der. di transcribĕre «trascrivere», part. pass. transcriptus]. – 1. L’azione e l’operazione di trascrivere, il fatto di venire trascritto, il modo stesso in cui si effettua l’operazione...
tipi
tipi s. m. – Voce degli indiani Dakota, più nota nella trascrizione angloamer. tepee (v.) o teepee.
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