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Volontaria giurisdizione

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Questa attività giurisdizionale si esplica in procedimenti nei quali, pur nel coinvolgimento di diritti soggettivi fondamentali, di rilievo costituzionale, questi non risultino lesi: perciò i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti. L’autorità giurisdizionale viene chiamata ad “amministrare” interessi privati, a rilevanza superindividuale quando non pubblica, per prevenire il pericolo della loro lesione.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione, emessi perlopiù su domanda di parte – che può anche essere la domanda del pubblico ministero nei casi espressamente previsti dalla legge – a meno che la legge non preveda la possibilità dell’iniziativa d’ufficio, consistono spesso in autorizzazioni e omologazioni o approvazioni, secondo la terminologia propria del diritto amministrativo. Al contrario degli atti amministrativi quelli di volontaria giurisdizione non perseguono, però, uno scopo “politico” ma di “giustizia”: il giudice viene chiamato a valutare l’opportunità di un provvedimento nell’interesse della persona o delle persone che subiranno gli effetti dell’atto privato oggetto di autorizzazione, omologazione o approvazione. Il procedimento riveste le forme proprie della camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (Procedimento in camera di consiglio): rapido e dominato dall’impulso d’ufficio per arrivare alla veloce emissione del provvedimento finale.

Quest’ultimo, pur essendo soggetto a reclamo di parte entro un termine perentorio, è inidoneo al giudicato, perché sempre revocabile e modificabile dal giudice che lo ha emesso. Infatti, quello che preme in ogni caso è, più che arrivare ad un accertamento avente forza di giudicato, procedere rapidamente alla fissazione di un nuovo ordine fattuale: in ciò il giudice collabora con le parti private e con il pubblico ministero. L'esigenza di incidere sulla realtà, prima che si verifichi la violazione di un diritto e per evitarla, fa sì che l’attività del giudice non sia accertamento destinato a concludersi con il giudicato.

Voci correlate

Procedimento in camera di consiglio

Vedi anche
giurisdizione L’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione. 1. Cenni storici Nel diritto romano, si intendeva per iurisdictio l’insieme delle facoltà spettanti al magistrato cui era attribuita l’amministrazione della ... decreto Nel diritto pubblico, il decreto è la forma più comune dei provvedimenti emessi dalle autorità amministrative. Le diverse categorie di decreto si distinguono sia per elementi estrinseci sia per la diversa efficacia che l’ordinamento vi annette. Non solo la maggior parte degli atti amministrativi speciali, ... Tribunale Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio ... magistratura Con riferimento soprattutto al mondo antico e medievale, ufficio di magistrato, ossia carica pubblica, individuale o collegiale, solitamente a carattere elettivo e di durata limitata nel tempo. Nell’uso moderno, il complesso degli organi dello Stato istituiti per l’esercizio della giurisdizione in materia ...
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collaborazione volontaria loc. s.le f. Denuncia spontanea al fisco di investimenti e attività di natura finanziaria costituiti e detenuti illecitamente all'estero; nel linguaggio della politica e dell'informazione, più spesso, voluntary...
giurisdizione
giurisdizione giurisdizióne s. f. [dal lat. iurisdictio -onis, cioè iuris dictio; cfr. giuridico]. – 1. a. In senso ampio, la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell’attività dello stato (o anche di altri organismi...
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