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Pubblico ministero. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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Nel processo civile, ispirato al principio dispositivo, il potere di richiedere la tutela giurisdizionale, il potere di allegare in giudizio i fatti storici rilevanti ed i poteri istruttori ad essi correlati spettano di regola alle parti, cioè a coloro che, titolari del rapporto controverso, possono disporne anche ed in primo luogo sul piano sostanziale.

Il nostro ordinamento conosce, però, anche situazioni giuridiche soggettive indisponibili. In tal caso, la tecnica processuale adottata per garantire una loro protezione giurisdizionale effettiva è quella di attribuire al pubblico monistero poteri processuali che consentano un miglior accertamento della verità materiale. In primo luogo la legge prevede espressamente i casi in cui il pubblico ministero è titolare del diritto di azione, potendo – così – dedurre in giudizio la situazione giuridica sostanziale allorquando questa sia bisognosa di tutela. Ciò accade, ad esempio, in materia di rettificazione degli atti di stato civile e talora in materia di impugnative matrimoniali, controlli in materia societaria, ecc. In secondo luogo il nostro ordinamento determina i casi in cui il pubblico ministero non solo può ma, a pena di nullità, deve intervenire nel processo. Questo avviene innanzitutto in riferimento alle cause che egli stesso può proporre, ma a queste si aggiungono anche altre controversie previste dalla legge, come ad esempio le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ecc. Della pendenza di tali controversie deve essere informato mediante comunicazione degli atti del processo ordinata dal giudice. Il pubblico ministero può, infine, intervenire nel processo civile allorquando vi ravvisa un pubblico interesse.

Per quel che riguarda la determinazione dei poteri che il pubblico ministero può spendere nel processo si suole distinguere tra le controversie che egli stesso può proporre (p.m. agente) e quelle nelle quali può solo intervenire (p.m. interveniente). Nelle prime il pubblico ministero ha tutti i poteri processuali che spettano alle parti sostanziali e li esercita nelle medesime forme a queste riservate. Nelle seconde, invece, si ritiene che il pubblico ministero sia titolare solamente di poteri allegativi ed istruttori.

Voci correlate

Parte. Diritto processuale civile

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Stato civile È il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica. Fin dalle origini dello Stato moderno gli atti dello stato civile rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, ... parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • PRINCIPIO DISPOSITIVO
Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
ministèro
ministero ministèro (ant. ministèrio) s. m. [dal lat. ministerium «servizio, ufficio, carica, impiego» (der. di minister: v. ministro); cfr. mestiere]. – 1. Anticamente (con i sign. che la parola aveva già in latino), servizio, prestazione...
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