Scioglimento con effetto retroattivo di un contratto valido ed efficace. La retroattività, peraltro, non opera nei contratti a esecuzione periodica o continuata per le prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). Oltre che in conseguenza di un nuovo accordo (mutuo consenso) o dell’esercizio della facoltà di recesso a opera di una delle parti del contratto (nei casi in cui tale facoltà è prevista dalla legge ovvero è consensualmente stabilita), la risoluzione si verifica, nei contratti a prestazioni corrispettive, per inadempimento di una delle parti (art. 1453-62 c.c.), per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1463-66 c.c.) e per eccessiva onerosità (art. 1467-69 c.c.). In questi casi la risoluzione deve essere accertata e dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva. In caso di risoluzione per inadempimento, in particolare, la parte che agisce nei confronti di quella inadempiente può chiedere, a sua scelta, l’adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il legislatore privilegia l’adempimento delle obbligazioni, tanto che la risoluzione per inadempimento può anche essere chiesta quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l’adempimento, mentre l’adempimento non può più essere richiesto quando si sia domandata giudizialmente la risoluzione. La risoluzione opera, viceversa, di diritto nel caso in cui le parti inseriscano in un contratto una clausola risolutiva espressa e nel caso in cui stabiliscano per l’adempimento un termine espressamente definito essenziale dalle parti o tale risultante implicitamente per la natura o l’oggetto di una delle prestazioni. Nella prima ipotesi, la risoluzione opera non appena si verifichi l’inadempimento della obbligazione di una delle parti, anche se la parte in favore della quale la clausola è prevista, deve dichiarare di avvalersene; nel secondo caso, la risoluzione opera automaticamente alla scadenza del termine e la parte in favore della quale è fissato il termine può, se vuole, esigere la prestazione mediante comunicazione da effettuare entro tre giorni dalla scadenza del termine. La risoluzione opera di diritto anche allorquando una parte si avvalga della facoltà, di carattere generale (art. 1454 c.c.), di intimare alla parte inadempiente con atto scritto di fornire la propria prestazione in un termine non inferiore a 15 giorni, con l’avvertenza che, in difetto, il contratto si intenderà risolto di diritto.