• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Giudice civile

Enciclopedia on line
  • Condividi

Soggetto pubblico chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale civile, ossia quell’attività consistente generalmente nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi o status (art. 2907 c.c.). La giurisdizione civile è attività strumentale e sostitutiva, avendo per scopo l’attuazione dei diritti soggettivi quando questi ultimi non sono spontaneamente soddisfatti. La giurisdizione civile si distingue in: attività di cognizione, destinata a concludersi con un atto di accertamento (dotato dell’efficacia di giudicato) del diritto fatto valere; attività di esecuzione forzata, attraverso la quale si tende all’attuazione pratica e materiale dei diritti; attività cautelare, diretta a eliminare il pregiudizio derivante dalla durata del processo.

L’attività giurisdizionale «si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», ossia quel processo che «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in posizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale» (art. 111 Cost.). L’essenza della funzione giurisdizionale risiede, pertanto, nella presenza di un giudice che compie, in contraddittorio, un giudizio imparziale e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Conseguentemente alla proposizione della domanda giudiziale e in presenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, il giudice ha il dovere di compiere tutti gli atti del processo e di emanare la sentenza di merito, con la quale egli decide la fondatezza della domanda di tutela del diritto dedotto. Secondo il principio della ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’, il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e può rilevare d’ufficio solo alcune eccezioni (art. 112 c.p.c.), avendo le parti il monopolio dell’oggetto del processo e dei fatti da porre a fondamento della domanda proposta. Il giudice è, invece, libero di individuare e applicare le norme di diritto relative alla controversia deferitagli (principio iura novit curia). Per pronunciare la decisione, il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli abbia conferito il potere di decidere secondo equità (art. 113). Se la causa riguarda diritti disponibili, il giudice di primo grado e di appello decide la lite secondo equità quando sussiste in tal senso la concorde richiesta delle parti (art. 114).

In base al principio dispositivo (art. 115), il giudice deve porre a fondamento della decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, salvi i casi in cui la legge ammette che il giudice stesso possa disporre d’ufficio l’ammissione dei mezzi di prova (come l’interrogatorio libero delle parti, l’ispezione di cose e persone o per le controversie di lavoro). Salvo che la legge disponga altrimenti, la valutazione delle prove viene compiuta dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (Convincimento del giudice) (art. 116). Secondo quanto prescritto dalla legge, il giudice decide emanando una sentenza, un’ordinanza o un decreto (art. 131 seg.: Provvedimento. Diritto processuale civile). I soggetti che, secondo le regole di competenza, decidono le cause civili sono: il giudice di pace (unipersonale), il tribunale (che secondo il tipo di lite decide in composizione monocratica o collegiale, art. 50 bis), la corte di appello e la Corte di Cassazione (che statuiscono sempre in formazione collegiale).

Voci correlate

Convincimento del giudice

Giudice di pace

Giudice onorario

Giudice tutelare

Giurisdizione. Diritto processuale civile

Tribunale

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • PRINCIPIO DISPOSITIVO
  • CORTE DI CASSAZIONE
  • ESECUZIONE FORZATA
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
giùdice
giudice giùdice (letter. ant. iùdice) s. m. [lat. iūdex -dĭcis, propr. «colui che dice il diritto», comp. di ius «diritto» e tema di dicĕre «dire»]. – 1. a. Nel sign. più ampio, chi giudica in atto, o ha l’ufficio, l’autorità, la competenza...
giudice-ragazzino
giudice-ragazzino (giudice ragazzino), loc. s.le m. Magistrato di giovane età, all’inizio della carriera, particolarmente impegnato nel proprio lavoro. ◆ si punta a un congruo allargamento dei posti di aggiunto, in modo da avere una squadra...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali