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Tribunale

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Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della Giustizia. Al tribunale sono addetti più giudici e possono essere presenti una o più sezioni. Nell’ambito dei tribunali ordinari si trovano le sezioni specializzate. Accanto ai giudici togati, entrati all’interno della magistratura tramite concorso, si trovano i giudici onorari di tribunale, nominati con decreto del ministro di Giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il tribunale può giudicare in composizione collegiale o monocratica.

Processo civile. - Il tribunale ordinario esercita la giurisdizione civile in primo grado e in grado d’appello contro le sentenze del giudice di pace, quella penale di primo grado, la funzione di giudice tutelare e le altre deferite dalla legge. In particolare, per ciò che concerne la competenza per le cause civili di primo grado, il tribunale è competente per tutte le cause che non spettano alla competenza del giudice di pace; in ogni caso, precisa l'art. 9 c.p.c., è esclusivamente competente per le controversie in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. Decide di regola in composizione monocratica, salvi i casi elencati all'art. 50 bis c.p.c.

Processo penale. - Con riferimento al diritto penale, il tribunale ordinario gode di una competenza cosiddetta residuale, ovvero è preposto a giudicare i reati non afferenti alla competenza della Corte di Assise, del tribunale per i minorenni e del giudice di pace; gode altresì di una competenza specifica in ordine a una serie di reati previsti dalle singole norme di legge; conosce, inoltre dei reati pertinenti alla competenza del giudice di pace, qualora ricorra una delle aggravanti a effetto speciale in materia di terrorismo, mafia e discriminazione razziale. Il tribunale in composizione collegiale, formato cioè da tre giudici, è competente per i reati, che si manifestano anche sotto la forma del tentativo, puniti con la pena detentiva superire nel massimo a 10 anni, ma inferiori a 24 anni, salvo siano di competenza della Corte di assise. Conosce, inoltre, una serie di fattispecie nominativamente indicate nell’art. 33 bis c.p.p., tra cui l’associazione per delinquere, comune e di stampo mafioso, i delitti concernenti le armi, l’usura, nonché molti reati contro la pubblica amministrazione.

Al tribunale in composizione monocratica, composto cioè da un unico giudice, è attribuita la competenza per i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, tutti i casi non espressamente attribuiti alla conoscenza del tribunale in composizione collegiale, nonché quelli previsti da specifiche disposizioni di legge. Il tribunale delle libertà è competente a decidere sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato e/o imputato avverso l’ordinanza di limitazione della libertà personale o di sequestro dei beni, ha sede nel capoluogo della provincia in cui risiede il giudice che ha emesso la predetta ordinanza. La richiesta di riesame può essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento restrittivo. Il tribunale, entro altrettanti 10 giorni, annulla, riforma o conferma l’ordinanza, salvo il caso in cui la dichiari inammissibile. L’istanza è presentata nella cancelleria del tribunale della libertà. Il tribunale di sorveglianza ha funzioni di sorveglianza sull’esecuzione della pena conseguente alla pronuncia della sentenza di condanna. È un organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti non togati in psicologia, scienze criminali e materie affini. È istituito in corrispondenza di ogni Corte d’appello e gode della competenza territoriale sul relativo distretto.

Il tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati commessi da soggetti minori di età, è situato in ogni Corte d’appello o sezione distaccata ed è composto da magistrati togati, in particolare un magistrato d’appello con funzione di presidente, uno di tribunale, e da due giudici onorari, cosiddetti membri laici, scelti tra i cultori di psichiatria, pedagogia, psicologia, antropologia criminale e scienze affini.

Le funzioni di giudice preliminare sono assolte da un organo monocratico; un organo collegiale composto da un magistrato togato e da due giudici laici svolge, invece, l’udienza preliminare. Il giudizio di secondo grado spetta alla sezione per i minorenni presso la Corte di appello, composta da un magistrato di cassazione, in qualità di presidente, da due giudici d’appello e da due giudici onorari. Le funzioni di pubblico ministero sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che si avvale di una sezione specializzata di polizia giudiziaria.

Le funzioni di magistratura di sorveglianza sono assolte, infine, dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, nonché dal tribunale stesso. Il tribunale militare è competente a decidere sui reati previsti dal codice penale militare di guerra e di pace. In tempo di guerra ha la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace soltanto quella prevista per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le funzioni di tribunale supremo militare sono sempre esercitate dalla Corte di cassazione. L’organizzazione della giustizia militare è disciplinata dalla l. n. 244/2007.

Voci correlate

Competenza. Diritto processuale civile

Giudice di pace

Vedi anche
giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... appello 1. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione non previsto in Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi abbiano interesse e considerino viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento ... Giudice onorario Il giudice onorario è una funzione introdotta nel secondo dopoguerra dal ministro della Giustizia P. Togliatti che, considerando il notevole vuoto organico e per evitare le lungaggini di un concorso, reclutò i magistrati senza concorso tra i laureati in legge con il massimo dei voti e i vicepretori onorari. ... Corte di cassazione Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola conflitti di competenza e di attribuzione, adempiendo agli altri compiti conferitigli dalla legge ...
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  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
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