Si dice f. (o spurio) un organo o apparato che ne simula un altro, essendo però di natura diversa; per es.: f. setto, quello del frutto delle Crocifere, perché non deriva, come i veri setti, dal concrescimento dei carpelli; f. indusio, in certe Felci il margine della foglia che si ripiega e ricopre gli sporangi a guisa del vero indusio; f. frutto (o pseudocarpo), formato anche da parti esterne all’ovario, solitamente dal ricettacolo fiorale concresciuto con la parete esterna dell’ovario, come, per es., nella mela; f. verticillo, complesso di foglie o di altri organi ravvicinati in modo da simulare un verticillo.
F. testimonianza Delitto commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il f. o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato (art. 372 c.p.). Presuppone l’obbligo del testimone di dire la verità: pertanto il giudice, quando ritiene che il teste violi tale prescrizione, lo ammonisce e, se questi non recede, invia gli atti al pubblico ministero. Se il teste ritratta il f. o afferma il vero prima della chiusura del dibattimento in cui ha reso la f. testimonianza, il giudice lo dichiara non punibile. È altresì dichiarato tale chi ha commesso f. testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave danno nella libertà o nell’onore. Il bene giuridico così tutelato è la veridicità e la completezza della testimonianza, in quanto serve a garantire una corretta amministrazione della giustizia.
La l. 356/1992 ha introdotto una nuova forma di reato (art. 371 bis c.p.) che sanziona chi rende f. dichiarazioni al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. F. comunicazioni sociali Contravvenzione commessa dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, fatti materiali non veritieri, ovvero omettono di dare informazioni, la cui comunicazione è invece imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari (art. 2621 c.c.). La configurazione di questo reato è residuale rispetto al delitto di f. comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), fattispecie caratterizzata dal verificarsi di un danno patrimoniale, ai soci o ai creditori, in conseguenza della stessa condotta indicata per la contravvenzione di cui sopra.