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Delega amministrativa

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Provvedimento amministrativo con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza.

L’istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate dal legislatore, ed è pertanto ammissibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge e conferita con atto scritto. Mediante la delega l’autorità delegante demanda al delegato esclusivamente l’esercizio dei poteri, senza perderne la titolarità e conservando nell’attività delegata poteri di ingerenza, quali quelli di direttiva, di sorveglianza e di avocazione. Per effetto della delega, il delegato viene a trovarsi, rispetto all’esercizio del potere, nella medesima posizione del delegante, sicché esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata sono a lui imputabili.

Si parla anche di delega interorganica, quando si verifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro all’interno della stessa struttura amministrativa (per es., delega dal prefetto al questore; dal sindaco agli assessori), e di delega intersoggettiva quando ha luogo un trasferimento di competenze tra soggetti diversi (per es., nei casi previsti dall’art. 118 Cost., prima della riforma attuata con l. cost. n. 3/2001, in virtù del quale lo Stato poteva delegare alle regioni l’esercizio di sue funzioni amministrative, e queste, a loro volta, alle province, ai comuni e ad altri enti locali).

In base alla l. n. 59/1997 e al d.lgs. n. 112/1998 molte funzioni amministrative possono essere direttamente conferite (tramite trasferimento, delega o attribuzione) alle regioni e agli enti locali. Quest’ultima tipologia di d. rappresenta un vero e proprio decentramento di attribuzioni, con conseguente applicazione delle regole proprie di tale fattispecie organizzatoria, e non una mera delegazione amministrativa. In quest’ultima ipotesi, infatti, il delegante perde ogni potere di agire sull’attività delegata, finché il potere delegato non sia stato compiutamente esercitato, o non vi sia stata una revoca della delega.

In merito al regime giuridico applicabile agli atti posti in essere dal delegato, la giurisprudenza, al contrario della dottrina, ritiene che l’atto del delegato possa essere impugnato davanti al delegante tramite il ricorso gerarchico, e per quanto concerne la validità degli atti del delegato in presenza di un vizio dell’atto di delega, sono considerati validi solo gli atti che producono effetti favorevoli nella sfera giuridica dei terzi.

Dalla delega amministrativa deve distinguersi la delega di firma, in virtù della quale un soggetto è autorizzato ad adottare un provvedimento per il delegante. In virtù di tale meccanismo, invalso nell’organizzazione ministeriale fino alla separazione delle funzioni di indirizzo, attribuite all’organo politico, da quelle di gestione, attribuite alla dirigenza, (d.lgs. n. 29/1993, art. 3), tutti gli atti potevano essere adottati anche dall’alta dirigenza «per delega del ministro».

Voci correlate

Avocazione. Diritto amministrativo

Competenza amministrativa

Coordinamento amministrativo

Ente pubblico

Gerarchia amministrativa

Ministro e Ministero. Diritto amministrativo

Pubblica amministrazione

Vedi anche
delega diritto Provvedimento amministrativo con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza. L’istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate ... Organo. Diritto amministrativo Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo ... esecutivo diritto Comitato esecutivo (o esecutivo di un partito) Organo collegiale composto di un numero ristretto di dirigenti, con a capo il segretario generale, incaricato di attuare le direttive stabilite dagli organi deliberanti, dai quali è stato eletto, e di elaborare la politica e dirigere l’attività ... assessore In antico ogni funzionario che avesse incarico di aiutare e assistere un funzionario superiore nell’esercizio delle sue mansioni. Attualmente membro della giunta comunale, provinciale o regionale (➔ Comune, Provincia, Regione).
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • GIURISPRUDENZA
  • ENTE PUBBLICO
  • AVOCAZIONE
Altri risultati per Delega amministrativa
  • COMPETENZA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Diritto processuale civile (p. 1006). - Nel codice di procedura civile italiano del 1942 la ripartizione della competenza è fatta sempre in base alla materia, al valore, al territorio. Ad essi bisogna aggiungere il criterio introdotto dalla dottrina e non menzionato dal codice, tratto dalla natura e ...
  • COMPETENZA
    Enciclopedia Italiana (1931)
    È il complesso delle attribuzioni degli organi delle persone giuridiche pubbliche, considerati sia isolatamente che in gruppo. Questa nozione si contrappone a quella di diritto subiettivo. I diritti subiettivi possono spettare alle persone giuridiche pubbliche, non ai loro organi. Diritto amministrativo. La ...
Vocabolario
dèlega
delega dèlega s. f. [der. di delegare]. – 1. Il delegare, e l’atto con cui si delega (con le accezioni che sono proprie di delegazione nel sign. 1). In partic., nel linguaggio polit. e amministr., il trasferimento da un organo superiore...
delegare
delegare v. tr. [dal lat. delegare, comp. di de- e legare «mandare con qualche incarico», der. di lex legis «legge»] (io dèlego, tu dèleghi, ecc.). – 1. Incaricare qualcuno di compiere qualche atto in propria vece: il ministro delegò a...
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