Atto con cui un organo gerarchicamente superiore assume su di sé l’esercizio di funzioni spettante a un organo subordinato.
Nel diritto amministrativo, il potere di avocazione che il d.lgs. n. 29/1993 concedeva al ministro è stato abrogato, in forza della riforma del pubblico impiego introdotta dal d.lgs. n. 165/2001 (art. 14, co. 3); il ministro può, esclusivamente in caso di inerzia, fissare un termine perentorio per l’adozione di atti o provvedimenti e, qualora tale inerzia permanga, nominare un commissario ad acta, dandone comunicazione al presidente del Consiglio.
A differenza della sostituzione, l’avocazione non richiede la presenza di requisiti ulteriori, quali l’inerzia del sostituito a emettere un atto vincolato nella sua emanazione e una diffida ad adempiere da parte dell’organo superiore.
Organo. Diritto amministrativo