Elemento e/o strumento organizzativo della persona giuridica necessario per poter divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche: una persona giuridica agisce attraverso i propri organi. Sia gli atti posti in essere dall’organo, sia gli effetti si imputano direttamente all’ente; in tal modo l’attività svolta è immediatamente propria della persona giuridica e, per tale motivo, il rapporto organico implica una sorta di immedesimazione dell’o. con l’ente (a differenza della rappresentanza).
Ogni organo consta di due elementi inscindibili: un elemento personale/soggettivo, costituito da una o più persone fisiche chiamate a formare la volontà che giuridicamente viene imputata alla persona giuridica della quale fa parte, e un elemento oggettivo/formale, costituito dall’ufficio che esprime il complesso delle attribuzioni, delle competenze e dei poteri che determinano e individuano la posizione dell’organo all’interno della struttura unitaria dell’ente.
Lo Stato è la persona giuridica maggiormente articolata in organo; questi ultimi possono essere distinti a seconda della composizione, della struttura, durata, attività svolta ecc. Principalmente si distinguono in costituzionali e ordinari: sono o. costituzionali tutti quelli che, in posizione di parità e di indipendenza, concorrono all’esercizio della funzione di governo (per es., capo dello Stato, Camera dei deputati, Senato, Consiglio dei ministri ecc.); sono organi ordinari quelli che formano l’apparato amministrativo dello Stato.
Gli organi in generale vengono variamente distinti dalla dottrina. In rapporto alle funzioni loro assegnate si parla di organi attivi, consultivi e di controllo. I primi hanno il compito di esprimere la volontà dell’ente, gli altri svolgono funzioni ausiliarie (per es. la Corte dei conti è, nell’esercizio della sua funzione di controllo, un o. ausiliario dell’amministrazione attiva dello Stato). Gli organi vanno altresì distinti in monocratici e collegiali a seconda che abbiano come titolare una sola persona fisica o un insieme di persone chiamate ad agire come unità; in particolare, quelli collegiali svolgono le loro funzioni attraverso un procedimento, che consiste nella convocazione del collegio, presentazione di proposte sugli ordini del giorno, discussione, votazione; si distinguono, al loro interno, o. perfetti o imperfetti, a seconda che ai fini della validità della decisione debbano essere presenti tutti i componenti dell’organo o solo una parte dei membri. Si individuano organi rappresentativi e non rappresentativi, a seconda che siano o meno formati in tutto o in parte da persone elette da collettività in modo da poter essere considerati come esponenti o rappresentanti di esse (per es., Parlamento, Consigli comunali); organi esterni e interni, a seconda che siano idonei o meno a porre in essere atti giuridici con rilevanza (efficacia) esterna all’organizzazione dell’ente (per es., secondo l’art. 4, d.lgs. n. 165/2001, i dirigenti adottano gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno); organi ordinari e straordinari, a seconda che siano istituiti in modo permanente (per es. l’INPS), oppure per svolgere determinati compiti in un periodo limitato (per es. le commissioni di concorso).
La sussistenza di più organi nell’ambito di un’unica persona giuridica pone il problema delle relazioni tra gli stessi che si esplicano attraverso rapporti interorganici di equiordinazione, di sostituzione e di subordinazione. Si ha un rapporto di equiordinazione o di indipendenza quando un organo non può subire da un altro organo una limitazione nella formazione ed espressione della propria volontà (per es. tutti gli organi costituzionali dello Stato sono indipendenti). Si ha un rapporto di sostituzione allorché in ipotesi espressamente previste da norme giuridiche (nelle ipotesi di supplenza, delega ecc.) un org organo agisce in luogo di un altro. Si ha, infine, un rapporto di subordinazione (gerarchia) quando un organo è posto in una posizione sovraordinata rispetto a un altro, il quale esercita una serie di poteri (direzione, controllo ecc.) nei confronti di quello subordinato.
Ministro e ministero. Diritto amministrativo