Relazione giuridica che intercorre tra un organo sovraordinato e un organo subordinato.
Tra le relazioni interorganiche, la gerarchia presenta il massimo grado di intensità, ragion per cui vengono riconosciuti all’organo in posizione di supremazia una serie di poteri specifici, quali il potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l’organo subordinato, di revocare gli atti inopportuni eventualmente adottati da questo, di delegargli l’esercizio di funzioni, di avocarne le competenze.
La gerarchia si esprime, inoltre, nella possibilità di esercitare veri e propri poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’organo subordinato. Tale relazione funge, inoltre, da principio di distribuzione delle competenze all’interno dell’organizzazione amministrativa, ed è, in questa prospettiva, caratteristica del modello burocratico tradizionale, prevalentemente strutturato in forma piramidale, come tipicamente si rinviene nell’organizzazione ministeriale. Il principio di gerarchia, che tuttora riveste un ruolo importante nell’articolazione delle funzioni istituzionali, presenta però un’indiscutibile tendenza recessiva in concomitanza del progressivo affermarsi di altri modelli di relazione meno penetranti, quali la direzione e il coordinamento.
La gerarchia trova applicazione anche nel sistema di tutela amministrativa: vi è, infatti, la possibilità di presentare ricorso gerarchico all’autorità superiore dell’organo che ha adottato un atto amministrativo. Tale ricorso, possibile proprio in ragione della posizione di supremazia, viene riconosciuto al destinatario dell’atto amministrativo che si ritenga viziato, il quale può chiederne l’annullamento, sia per motivi di legittimità che di merito.
Avocazione. Diritto amministrativo
Organo. Diritto amministrativo