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Corte penale internazionale

Enciclopedia on line
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È un tribunale internazionale a carattere permanente, con sede all’Aia, competente a giudicare individui che, come organi statali o come semplici privati, abbiano commesso gravi crimini di rilevanza internazionale, previsti nello Statuto della Corte, ossia il trattato istitutivo adottato dalla Conferenza diplomatica di Roma il 17 luglio 1998, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

La Corte è competente a giudicare il crimine di genocidio, altri crimini contro l’umanità e crimini di guerra (Crimini internazionali). Essa è altresì competente per il crimine di aggressione (Aggressione. Diritto internazionale), ma la giurisdizione rispetto ad esso verrà esercitata solo dopo l’entrata in vigore di un emendamento allo Statuto, relativo alla definizione di aggressione e alle condizioni di esercizio della giurisdizione stessa. Sono invece esclusi dalla competenza della Corte i cosiddetti treaty crimes (Terrorismo. Diritto internazionale), fattispecie criminose la cui repressione è prevista da trattati internazionali ma non nel diritto consuetudinario.

In base al principio di complementarità, la giurisdizione della Corte rispetto ai crimini menzionati nello Statuto può esercitarsi solo quando lo Stato che ha giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di perseguire il crimine mediante i propri tribunali. La giurisdizione della Corte non ha carattere universale; la Corte pertanto non può procedere nei confronti di cittadini di Stati non aderenti allo Statuto o di situazioni verificatesi sul territorio di tali Stati, salvo il loro consenso. La giurisdizione della Corte è però automatica per i crimini previsti nello Statuto, se lo Stato sul cui territorio sono stati commessi o di cui il presunto responsabile è cittadino sono parti allo Statuto. In caso contrario, occorre che uno di tali Stati o entrambi accettino la giurisdizione della Corte con dichiarazioni ad hoc. Il consenso dello Stato non è necessario quando il caso è sottoposto alla Corte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in base al cap. VII della Carta dell’ONU.

Gli organi della Corte sono: la presidenza, le camere (composte da 18 giudici), l’ufficio del procuratore e il cancelliere. Lo Statuto ha inoltre istituito l’assemblea degli Stati aderenti allo Statuto.

Azione della Corte. - Insediatasi nel 2003, la Corte ha avviato procedimenti rispetto a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario verificatesi in vari paesi sconvolti da guerre civili o da gravi crisi interne. Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni di presunti crimini da cui tali processi hanno avuto origine sono pervenute dagli stessi Stati parti competenti a perseguire i crimini (Uganda, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centro africana); in due casi, si è avuto invece un rinvio da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativamente a crimini commessi nel territorio di Stati non parti allo Statuto (crimini commessi in Darfur, territorio del Sudan, e in Libia); in un caso (crimini in Kenia), il procedimento è stato avviato su iniziativa del Procuratore della Corte, in base a notitiae criminis pervenute da organizzazioni non governative e altre fonti non statali.

Voci correlate

Crimini internazionali

Tribunali penali internazionali

Vedi anche
Tribunali internazionali Si intende per tribunale internazionale un organo giurisdizionale, composto da individui indipendenti, competente a risolvere le controversie tra Stati (Controversia internazionale) mediante una decisione (lodo o sentenza) obbligatoria per le parti in lite. Il tribunale internazionale può essere costituito ... genocidio Sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, una razza o una comunità religiosa. ● Il termine fu utilizzato per la prima volta dal giurista Raphael Lemkin per designare, in seguito allo sterminio degli Armeni consumato dall’Impero Ottomano nel 1915-16, una situazione nuova e scioccante per ... Crimini internazionali Con tale espressione si indicano le violazioni più gravi delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, commesse sia da organi statali, sia da semplici individui. All’emergere di tale concetto nel diritto internazionale (che già alle origini della moderna comunità internazionale ... Repubblica Centrafricana Stato dell’Africa centrale, confinante a N con il Ciad, a E con il Sud Sudan, a O con il Camerun e a S con la Repubblica Democratica del Congo e con il Congo. 1. Caratteri fisici Il territorio è costituito da una serie di altopiani, compresi fra i 500 e i 900 m, fortemente incisi dai corsi d’acqua e ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
  • ORGANISMI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in Diritto
Tag
  • CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE
  • PRINCIPIO DI COMPLEMENTARITÀ
  • DIRITTI UMANI
  • GENOCIDIO
  • ROMA
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    – L’applicazione dello Statuto. La revisione dello Statuto. Bibliografia Lo Statuto della Corte penale internazionale (CPI), concluso a Roma nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002, è stato ratificato, a oggi, da 123 Stati, con una prevalenza di Paesi dell’Africa e dell’Europa – compresi tutti gli Stati ...
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    Lessico del XXI Secolo (2012)
    Córte penale internazionale. – È il primo tribunale penale internazionale con carattere permanente, istituito dallo Statuto di Roma nel 1998 e con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi. Il suo compito è accertare la responsabilità penale individuale in relazione ai crimini di genocidio, di guerra, di aggressione ...
Vocabolario
córte
corte córte s. f. [lat. cōrs cōrtis (cohors -tis) «cortile, terreno adiacente alla villa», affine a hortus «orto»]. – 1. a. Spazio scoperto entro il perimetro di un fabbricato, per dar luce e aria alle stanze che vi si affacciano (se di...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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