Previsto nell’art. 7, par. 1, della Carta tra gli organi principali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, è composto di 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) e 10 eletti ogni due anni dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nell’elezione dei membri non permanenti, l’Assemblea deve avere riguardo al contributo dei membri dell’ONU al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché agli altri fini dell’Organizzazione e al criterio dell’equa distribuzione geografica. Nel 2022 Ecuador, Giappone, Malta, Mozambico e Svizzera sono stati eletti membri non permanenti del Consiglio di sicurezza per il biennio 2023-2024, subentrando a India, Irlanda, Kenya, Messico e Norvegia e affiancando Albania, Brasile, Gabon, Ghana ed Emirati Arabi Uniti.
In base alla procedura di voto – disciplinata all’art. 27 della Carta e frutto del compromesso raggiunto a Yalta nel 1945 tra Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica – i membri permanenti dispongono del potere di veto, che consiste nella possibilità di impedire, tramite voto contrario, l’adozione di una delibera da parte del Consiglio. Da più parti si chiede di eliminare tale privilegio, ma i membri permanenti fino a oggi non hanno manifestato il consenso necessario a emendare la Carta.
Al Consiglio è attribuita la responsabilità principale del mantenimento della pace sulla base del sistema di sicurezza collettiva imperniato sui capitoli VI (soluzione delle controversie) e VII (azioni rispetto alle minacce e violazioni della pace, e agli atti di aggressione) della Carta (Sicurezza collettiva). In base al cap. VI, il Consiglio ha poteri di natura esclusivamente conciliativa, che si estrinsecano nel fare raccomandazioni alle parti di una controversia suscettibile di mettere in pericolo la pace o la sicurezza internazionali (Controversia internazionale). Il cap. VII conferisce invece al Consiglio poteri di natura coercitiva, che possono estrinsecarsi, sulla base dell’accertamento di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione (art. 39 della Carta), nell’adozione di misure preventive (art. 40) o di misure dirette contro gli Stati trasgressori, sia di natura economica (art. 41 della Carta) sia comportanti l’uso della forza militare (art. 42 della Carta).
Organizzazione delle Nazioni Unite