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Connessione. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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Genericamente, relazione che lega due cause distinte e può influenzare la disciplina del processo. Si usa distinguere tra connessione soggettiva e connessione oggettiva. La connessione soggettiva si verifica allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente gli elementi soggettivi, cioè le personae (Litisconsorzio). La connessione oggettiva si articola, a sua volta, tra connessione propria e impropria. La connessione propria dà luogo a: a) connessione per causa petendi, quando tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del titolo, cioè della fattispecie costitutiva; b) connessione per petitum, quando la comunanza in questione sia riferita all’oggetto del rapporto; c) connessione per pregiudizialità-dipendenza, allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l’esistenza. La connessione impropria, invece, si ha quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto.

La connessione, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo a più effetti. In primo piano vi è l’esigenza di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.). Tale esigenza risulta tanto più intensa quanto più stretta è la connessione che lega le cause distinte, data la necessità di garantire che le medesime questioni siano accertate in maniera difforme dai diversi giudici chiamati a pronunciarsi.

Voci correlate

Causa petendi

Competenza. Diritto processuale civile

Litisconsorzio

Petitum

Pregiudizialità. Diritto processuale civile

Vedi anche
Causa petendi Espressione latina («ragione del domandare») con la quale si indica l’insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. I fatti che confluiscono nella causa petendi vengono pertanto detti ... Litisconsorzio Nel diritto processuale civile, la presenza di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti. Litisconsorzio necessario. - In particolare, si ha litisconsorzio necessario nei casi in cui la decisione non può essere resa se non in confronto di più parti, sicché queste debbono agire ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... delega diritto Provvedimento amministrativo con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza. L’istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • QUESTIONI, DI FATTO
  • LITISCONSORZIO
  • CAUSA PETENDI
Vocabolario
connessióne
connessione connessióne s. f. [dal lat. connexio -onis, der. di connexus, part. pass. di connectĕre «connettere»]. – 1. L’essere connesso, intima unione fra due o più cose; per lo più fig., legame di stretta relazione e interdipendenza...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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