Genericamente, relazione che lega due cause distinte e può influenzare la disciplina del processo. Si usa distinguere tra connessione soggettiva e connessione oggettiva. La connessione soggettiva si verifica allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente gli elementi soggettivi, cioè le personae (Litisconsorzio). La connessione oggettiva si articola, a sua volta, tra connessione propria e impropria. La connessione propria dà luogo a: a) connessione per causa petendi, quando tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del titolo, cioè della fattispecie costitutiva; b) connessione per petitum, quando la comunanza in questione sia riferita all’oggetto del rapporto; c) connessione per pregiudizialità-dipendenza, allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l’esistenza. La connessione impropria, invece, si ha quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni, di fatto o di diritto.
La connessione, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide sulla disciplina del processo a più effetti. In primo piano vi è l’esigenza di favorire il cosiddetto simultaneus processus, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (art. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.). Tale esigenza risulta tanto più intensa quanto più stretta è la connessione che lega le cause distinte, data la necessità di garantire che le medesime questioni siano accertate in maniera difforme dai diversi giudici chiamati a pronunciarsi.
Competenza. Diritto processuale civile
Pregiudizialità. Diritto processuale civile