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Causa petendi

Enciclopedia on line
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Espressione latina («ragione del domandare») con la quale si indica l’insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. I fatti che confluiscono nella causa petendi vengono pertanto detti costitutivi, per distinguerli da quelli posti a fondamento delle eccezioni di merito sollevate dal convenuto, che sono chiamati estintivi, impeditivi o modificativi, in quanto negano il diritto affermato dalla controparte.

L’incidenza della causa petendi sulla disciplina del processo è notevole. Rappresentando, infatti, assieme al petitum, uno degli elementi oggettivi che contribuiscono all’identificazione dell’azione esercitata, la causa petendi ha rilevanza in tutti quegli istituti la cui disciplina dipende dall’esatta determinazione dell’oggetto del giudizio. Ciò accade, per es., in relazione al contenuto della citazione, per quel che concerne la funzione di edictio actionis che a questa appartiene, alla disciplina della litispendenza e della continenza, nonché in relazione alla problematica dei limiti oggettivi del giudicato.

In quanto elemento identificativo della domanda, la causa petendi interviene anche quando occorra determinare la sussistenza di vincoli di connessione oggettiva tra cause diverse . Può accadere, infatti, che tra due distinte cause si verifichi un’identità (anche parziale) della fattispecie costitutiva, o addirittura che una causa, rientrando nella fattispecie costitutiva di un altro diritto, si ponga come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in via principale. In dottrina si usa anche distinguere tra causa petendi attiva, con riferimento ai fatti costitutivi del diritto azionato, e causa petendi passiva, con riferimento ai fatti lesivi del diritto dalla cui allegazione emerge il bisogno di tutela giurisdizionale.

Voci correlate

Citazione

Continenza

Cosa giudicata. Diritto processuale civile

Domanda

Litispendenza

EOL:PetitumPetitum

Vedi anche
Citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e ... Ultrapetizione Anche ultra petita. Vizio nella decisione del giudice, consistente nell’accordare alla parte più di quanto abbia domandato, cioè nell’esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Tale ... connessione diritto 1. Diritto processuale civile Genericamente, relazione che lega due cause distinte e può influenzare la disciplina del processo. Si usa distinguere tra connessione soggettiva e connessione oggettiva. La connessione soggettiva si verifica allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente ... Domanda Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
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  • COSA GIUDICATA
  • LITISPENDENZA
Vocabolario
pet-trainer
pet-trainer s. m. e f. inv. Esperto nell’educazione e nella cura di animali domestici. ◆ L’autore di questo manuale (“dedicato a tutti coloro che, avendo un gatto, sanno capire l’amore incondizionato che porta nella vita di ciascuno”) è...
pet therapy
pet therapy ‹pèt tħèrëpi› locuz. ingl. (propr. «terapia dell’animale domestico»; pl. pet therapies ‹... tħèrëpi∫›), usata in ital. come s. f. – Terapia non ufficiale per la quale taluni disturbi psicologici o del comportamento vengono curati...
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