Nel diritto processuale civile, uno degli elementi identificativi oggettivi dell’azione proposta.
Se con il termine causa petendi si suole indicare l’insieme delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda, con il petitum si intende portare l’attenzione sul contenuto della domanda stessa, ovvero sul suo oggetto.
La domanda di tutela giurisdizionale è rivolta sia nei confronti del giudice, sia nei confronti della parte convenuta, sicché per tradizione si suole distinguere tra petitum immediato e petitum mediato a seconda che si guardi al fenomeno in riferimento al giudice o al convenuto. Con il termine petitum immediato ci si riferisce al contenuto del provvedimento richiesto al giudice, ovvero alla natura della tutela richiesta (mero accertamento, condanna ecc.). Con il termine petitum mediato, invece, ci si riferisce alla cosa oggetto della domanda, ovvero al bene della vita che si vuole ottenere dalla parte convenuta (pagamento del prezzo, consegna del bene mobile ecc.). Parte della dottrina a tal riguardo preferisce distinguere tra petitum processuale e petitum sostanziale. Si contrappone, così, l’oggetto processuale, costituito dal contenuto della tutela richiesta, all’oggetto sostanziale, ovvero il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.
Azione. Diritto processuale civile
Cosa giudicata. Diritto processuale civile