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Trattazione

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Nel processo civile, l’insieme delle attività processuali prevalentemente volte alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum, ovvero delle domande e delle eccezioni su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e bisognosi di prova (Domanda; Eccezione; Prova. Diritto processuale civile).

Nel nostro ordinamento, grazie alle barriere preclusive che regolano lo svolgimento del processo, la trattazione assume una sua propria autonomia strutturale, cioè costituisce una specifica fase del processo di cognizione; fase che segue quella introduttiva ed anticipa quella istruttoria. Si svolge di regola in forma orale, in udienza, dinanzi al giudice istruttore e sotto la sua direzione (art. 180 e 183 c.p.c.).

La trattazione costituisce uno dei momenti centrali del processo durante il quale il giudice, esercitando il suo dovere di collaborazione con le parti, richiede alle stesse i chiarimenti che reputa necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183, 4° co., c.p.c.). Può interrogarle liberamente sui fatti di causa (art. 117 c.p.c.) e, se le parti lo richiedono congiuntamente, può procedere al tentativo di conciliazione (art. 185 c.p.c.). Durante questa fase, poi, è consentito alle parti di apportare talune modifiche alla strategia processuale seguita fino a quel momento (art. 183, 5°-6° co., c.p.c.), ovvero, sia l’attore sia il convenuto possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. L’attore può altresì proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte da convenuto, nonché essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo nel caso in cui tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. L’esercizio di tali poteri può avvenire o in forma orale, cioè durante l’udienza, oppure, se richiesto dalle parti, anche in forma scritta all’interno di memorie da depositarsi entro i termini perentori fissati dal giudice.

Voci correlate

Principio di oralità

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Eccezione Diritto Nel processo civile, genericamente, le difese della parte convenuta volte a impedire l’accoglimento della domanda proposta dall’attore. Si usa distinguere tra le eccezione processuali o eccezioni di rito, atte a rilevare la presenza di un vizio formale o extraformale del processo, così da provocarne ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • PROCESSO CIVILE
  • ORALITÀ
  • THEMA
Vocabolario
trattazióne
trattazione trattazióne s. f. [dal lat. tractatio -onis, der. di tractare «trattare»]. – 1. Il fatto di trattare di un determinato argomento: t. della causa, discussione orale della causa giudiziaria davanti al giudice istruttore, dopo...
ordine
ordine órdine s. m. [lat. ōrdo ōrdĭnis]. – 1. a. Disposizione regolare di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia, e sim.: mettere,...
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