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Conciliazione. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line
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Istituto per la risoluzione delle controversie civili. A differenza dell’arbitrato, la conciliazione offre alla lite una soluzione non contenziosa e invero integra il recepimento, a opera delle parti litiganti, di un consilium (suggerimento) reso da un conciliazione conciliatore, che agisce in posizione di terzietà e viene individuato di comune accordo tra le parti, o nominato da un soggetto terzo (in alcuni casi può essere anche un organismo collegiale). Può aver luogo prima dell’instaurarsi del giudizio o nel corso del processo già pendente, e può talvolta mostrarsi obbligatoria condizionando in questa maniera la procedibilità stessa del giudizio di merito (ad esempio - in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari - l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 impone come condizione di procedibilità il previo svolgimento di un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione). Nel contesto del processo civile sono anche previste diverse ipotesi di conciliazione, interna a un processo già instaurato, per il processo ordinario (art. 185 c.p.c.), per il rito del lavoro (art. 420), e possono svolgersi anche davanti al giudice di pace (art. 322 c.p.c.); ipotesi di conciliazione sono inoltre presenti in normative speciali, ma nella gran parte risultano oggi assorbite dal procedimento di mediazione a carattere generale introdotto dal d.lgs. n. 28/2010.

Al conciliatore compete un duplice compito: facilitare i rapporti tra le parti litiganti (conciliazione facilitativa) e offrire una valutazione dell’esito della lite (conciliazione valutativa), fornendo una soluzione mediata della vertenza insorta.

È possibile, inoltre, che le attività di conciliazione siano svolte dal consulente tecnico d’ufficio anche in sede di istruzione preventiva (art. 199 e 696 bis c.p.c.). Se le parti recepiscono questo suggerimento, giungendo alla transazione della lite, si redige un verbale di conciliazione che, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, diviene titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), idoneo a intraprendere l’esecuzione nel caso in cui le parti non ottemperino spontaneamente alla conciliazione stessa.

Voci correlate

Arbitrato. Diritto processuale civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Titolo esecutivo Nel processo civile, atto giuridico che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per poter dare inizio al procedimento di esecuzione forzata; è contenuto in un documento cartaceo, che descrive il diritto per cui si procede, il titolare del diritto e il debitore della prestazione oggetto del ... arbitrato 1. Diritto processuale civile Istituto, disciplinato dagli art. 806-840 c.p.c. (ampiamente riformati dal d. legisl. 40/2 febbraio 2006), che attribuisce alle parti il potere di affidare a giudici privati, detti arbitri, la decisione in merito alle loro controversie, derogando così alla competenza dell’autorità ... parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • TITOLO ESECUTIVO
Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
conciliazióne
conciliazione conciliazióne s. f. [dal lat. conciliatio -onis]. – 1. Il conciliare o il conciliarsi (nel sign. proprio); pacificazione: adoperarsi per la c. degli animi; tentare una c., venire a una conciliazione. Per antonomasia, la Conciliazione,...
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