Istituto giuridico di origine e applicazione squisitamente processuale volto a garantire l’ordinato e concentrato esercizio dei poteri processuali all’interno del giudizio. Secondo l’impostazione tradizionale la preclusione costituisce la perdita, o estinzione, o consumazione di un potere processuale che si subisce per il fatto: a) di non aver osservato l’ordine assegnato dalla legge al suo esercizio mediante l’imposizione di termini perentori o mediante l’indicazione di una successione legale predeterminata per il compimento di certe attività; b) di aver compiuto un’attività incompatibile con l’esercizio del potere; c) di aver già esercitato il potere stesso.
Con l’espressione principio di preclusione si indica inoltre il principio al quale si ispirano i modelli processuali in cui, come accade di regola nel nostro ordinamento, l’itinerario processuale della cognizione appare scansionato da barriere preclusive volte a ordinare lo sviluppo della procedura.
Termine. Diritto processuale civile