La vendita forzata è un istituto del processo esecutivo civile diretto a trasferire all’acquirente i diritti sul bene pignorato che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, con lo scopo di convertire in denaro liquido i beni del debitore e soddisfare i diritti dei creditori (Pignoramento).
La vendita avviene sotto l’impulso del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. L’istanza di vendita deve essere proposta al giudice dell’esecuzione dopo 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento (salvo per i beni deteriorabili), pena la sua perdita di efficacia. Il giudice provvede fissando l’udienza per l’audizione delle parti, durante la quale queste ultime possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita o dell’assegnazione, nonché proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi.
Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. Nell’espropriazione dei beni mobili (presso il debitore o presso terzi; art. 529 s. e 552 s.) la vendita forzata può avvenire a mezzo commissionario, mediante trattativa privata, oppure all’incanto (cioè all’asta), affidandola al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Per i beni mobili registrati è possibile delegare le operazioni di vendita all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista (notaio, avvocato, commercialista) iscritto nell’apposito elenco tenuto presso il tribunale. Per quel che riguarda i crediti oggetto di espropriazione, questi devono essere assegnati ai creditori intervenuti se già scaduti o se scadono entro 90 giorni; se scadono oltre i 90 giorni possono essere assegnati o venduti. Nell’espropriazione dei beni immobili (art. 567 ss.), la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.
Per quel che riguarda gli effetti della vendita forzata, questa trasferisce all’acquirente i diritti che sul bene spettavano a colui che ha subito l’espropriazione (art. 2919 c.c.). Grazie all’effetto purgativo, poi, i beni immobili vengono acquistati liberi dai pesi e dalle ipoteche che gravavano su di esso (art. 586 c.p.c.). Il particolare regime di circolazione dei beni mobili (cfr. art. 1153 c.p.c.) può condurre al perfezionamento di acquisti a titolo originario. In questo caso l’acquirente in buona fede che entra in possesso del bene espropriato può divenire titolare di un diritto che previamente spettava a un terzo, cioè, in deroga alla comune efficacia traslativa a titolo derivativo della vendita, a un soggetto diverso dal debitore.