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decadènza

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decadènza Nella divisione retorico-scolastica della letteratura latina, periodo della d. (e quindi scrittori, poeti, lingua della d., ecc.), quello compreso all'incirca fra il 3° e il 4° sec. d. C. In diritto, secondo la principale accezione, perdita di un diritto, per non averlo esercitato entro il tempo dovuto.

Diritto

Istituto giuridico, per il quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa, volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. Controversa è la possibilità di individuare criteri distintivi sostanziali dall'istituto della prescrizione che, come la d., produce effetti giuridici estintivi o preclusivi nei riguardi della situazione preesistente. Parte della dottrina esclude l'esistenza di differenze ontologiche tra i due istituti, mentre, secondo altri autori, funzione specifica della d. sarebbe quella di limitare entro termini particolarmente brevi lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche preesistenti, senza riferimento alle circostanze soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine. La d. è fissata nei suoi termini perentoriamente dalla legge (d. legale) o convenzionalmente dalle parti (d. negoziale) quando si tratti di diritti disponibili, l'esercizio dei quali non sia reso eccessivamente difficile dal termine stabilito. Non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause dell'improponibilità dell'azione. Nel diritto pubblico, oltre l'istituto giuridico connesso al decorso del tempo, il termine designa, con riferimento alle concessioni, la risoluzione del rapporto a causa di un comportamento del soggetto privato contrario ai doveri derivanti dal rapporto di concessione. Il termine si riferisce anche alla perdita o cessazione della titolarità di un potere, di una carica, di un ufficio a seguito del sopravvenire di talune cause che ne impediscono il regolare esercizio: per es., nel diritto pubblico, d. dei consiglieri comunali, provinciali e regionali per incompatibilità; nel diritto privato, d. dell'amministratore e del sindaco della società per azioni dichiarata fallita.

Vedi anche
Prescrizione. Diritto penale La prescrizione del reato (artt. 157-161 c.Prescrizione. Diritto penale) determina l’estinzione dello stesso sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo (Estinzione del reato e delle pene). La ratio di questo istituto risiede nel fatto che, a distanza di molto tempo, viene meno ... riscossione Attività amministrativa attraverso la quale l’ente impositore procede all’esazione dei tributi nei confronti dei contribuenti. Fase essenziale del procedimento di attuazione dei tributi, la riscossione è connotata dal principio di tipicità, che impone all’ente impositore di riscuotere le imposte nei ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... società società Insieme di individui o parti uniti da rapporti di varia natura, tra cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione e divisione dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell’insieme stesso e dei suoi membri. antropologia Anche nelle sue forme più semplici, l’ordinamento ...
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Altri risultati per decadènza
  • DECADENZA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Il cod. civ. del 1942, regolando, sul limitare del sesto libro, l'istituto della decadenza, non assume posizione sul problema concettuale che ne ha per oggetto la natura giuridica, ma scioglie alcuni dubbî che si agitavano sulla possibilità di estendere alla decadenza regole dettate per la prescrizione, ...
  • DECADENZA
    Enciclopedia Italiana (1931)
    Diritto. - La distinzione fra prescrizione e decadenza e, in genere, la classificazione dei varî istituti nei quali si esplica l'efficacia del tempo sui fenomeni giuridici, è ricerca la cui intrinseca difficoltà è acuita dal nostro codice, che parla dell'una e dell'altra senza un criterio fisso di distinzione. E ...
Vocabolario
decadènza
decadenza decadènza s. f. [der. di decadere, sull’esempio del fr. décadence]. – 1. Il decadere; progressiva diminuzione di prosperità, floridezza, forza, autorità e sim., in una persona (soprattutto con riguardo al valore artistico o alle...
decadènte
decadente decadènte agg. [part. pres. di decadere, sull’esempio del fr. décadent]. – 1. Che è in decadenza: una nobiltà d.; istituzioni d.; una civiltà ormai decadente. 2. Relativo al decadentismo; che appartiene a quel movimento, o ne...
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