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Pignoramento

Enciclopedia on line
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Atto iniziale dell’espropriazione forzata, che ha la funzione di individuare e vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro (art. 491 c.p.c.). Consiste nell’ingiunzione che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario «fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi» (art. 492).

I beni pignorati sono giuridicamente vincolati alla soddisfazione del credito per il quale si procede: il pignoramento ha l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti gli atti di alienazione del bene pignorato. Il pignoramento deve contenere l’invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso e deve contenere l’avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta (art. 495).

In caso di insufficienza dei beni pignorati o di manifesta lunga durata della liquidazione dei beni, il debitore, su invito dell’ufficiale giudiziario, deve indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi debitori (l’omessa e falsa dichiarazione del debitore è sanzionata penalmente). In caso di insufficienza dei beni pignorati, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare altre ricerche presso l’anagrafe tributaria e le altre banche dati pubbliche. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

Il debitore può evitare il pignoramento di cose consegnando, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro «eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi» (art. 494). Il giudice può ridurre il pignoramento «quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti» per i quali si procede (art. 496).

Il pignoramento diventa inefficace se entro 90 giorni dal suo compimento non viene proposta l’istanza di assegnazione o di vendita delle cose pignorate (art. 497). Il pignoramento di beni mobili che si trovano nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti è compiuto verbalmente dall’ufficiale giudiziario e viene documentato in un processo verbale. Il pignoramento presso terzi (di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo e di beni mobili del debitore che sono in possesso di un terzo) si effettua notificando un atto al debitore e al terzo che vengono citati a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo (art. 543). Il pignoramento di beni immobili si effettua notificando al debitore un atto contenente gli estremi, richiesti dalla legge, per individuare il bene e i diritti che si vogliono vincolare all’esecuzione e trascrivendo il pignoramento nei pubblici registri immobiliari.

Alcuni beni mobili non possono essere pignorati in quanto indispensabili per la vita (letti, sedie, armadi) o per il sostentamento (commestibili per un mese) del debitore e della sua famiglia (art. 514). Non sono pignorabili né i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti) né i sussidi di sostentamento e assistenza. I crediti per stipendi, salari e indennità relativi al rapporto di lavoro possono essere pignorati nella misura non superiore al quinto e non oltre la metà, in caso di pluralità di crediti. Se il pignoramento colpisce beni impignorabili, il debitore può proporre l’opposizione all’esecuzione (art. 615), mentre si deve utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi per far valere altri vizi del pignoramento (art. 617).

Voci correlate

Esecuzione forzata

Espropriazione forzata

Vendita forzata

Vedi anche
Espropriazione forzata Con riferimento al processo civile, l’insieme degli strumenti che portano dalla sottrazione coattiva di singoli beni del debitore inadempiente, alla trasformazione di tali beni in denaro attraverso la vendita forzata, fino all’effettiva soddisfazione del creditore, mediante l’assegnazione del ricavato ... Precetto Atto con il quale il creditore intima al debitore di «adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni ... con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata» (art. 480 c.p.c.). Tuttavia, il presidente del tribunale può autorizzare l’esecuzione ... opposizione astronomia Configurazione celeste di due astri, le cui longitudini celesti geocentriche differiscono di 180°. Quando i pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono in opposizione con il Sole, sono nelle migliori condizioni per l’osservazione, poiché a tale momento culminano a mezzanotte e si ... Privilegio In materia di obbligazioni il termine privilegio si usa per indicare la posizione più favorevole di certi creditori, tale che la soddisfazione dei loro crediti è preferita, nell’esecuzione dell’obbligazione, a quella di altri; privilegio è perciò un diritto di essere preferiti, e causa di prelazione ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • ESPROPRIAZIONE FORZATA
  • ANAGRAFE TRIBUTARIA
  • ESECUZIONE FORZATA
  • ALIENAZIONE
Altri risultati per Pignoramento
  • PIGNORAMENTO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    Antonino CONIGLIO . Nella terminologia del cod. proc. civ. del 1942 si chiama pignoramento tanto quello di cose mobili, quanto degl'immobili. Il nuovo codice, distinguendo nell'ambito dell'espropriazione mobiliare l'espropriazione presso il debitore da quella presso terzi, fornisce nuovi criterî per ...
  • PIGNORAMENTO
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    Antonio Segni . La legge italiana (art. 577 segg. cod. proc. civ.) chiama pignoramento l'atto col quale, nell'esecuzione mobiliare, si sottopongono al vincolo esecutivo i beni da espropriare, individuati in detto atto. Ma poiché anche nell'esecuzione immobiliare abbiamo un complesso di atti, i quali ...
Vocabolario
pignoraménto
pignoramento pignoraménto (non com. pegnoraménto) s. m. [der. di pignorare]. – Nel linguaggio giur., l’atto con cui l’ufficiale giudiziario, su ordine del giudice, inizia il processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni mobili o...
pignorazióne
pignorazione pignorazióne (o pegnorazióne) s. f. [dal lat. tardo pignoratio, e pigneratio, -onis: v. pignorare]. – Forme poco usate per pignoramento: tesori ereditarî di donne d’emigrati ..., rimasti dopo mille vicissitudini sul banco della...
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