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Esecuzione forzata

Enciclopedia on line
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Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar luogo all’esecuzione forzata il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo «per un diritto certo, liquido e esigibile» (art. 474 c.p.c.), titolo che è il presupposto necessario e sufficiente per instaurare il processo esecutivo.

L’esecuzione forzata si distingue in esecuzione in forma generica o per espropriazione ed esecuzione diretta o in forma specifica. Con l’esecuzione diretta o esecuzione in forma specifica, in caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenerne la consegna o il rilascio (esecuzione forzata per consegna o rilascio, artt. 2930 c.c. e 605-611 c.p.c.). In tal caso il precetto deve contenere anche la «descrizione sommaria» del bene del quale si chiede la consegna o il rilascio. Le difficoltà che sorgono nel corso di questa esecuzione sono decise dal giudice dell’esecuzione, su istanza che può essere proposta da ciascuna parte. In caso di inadempimento di una sentenza (o di altro provvedimento giurisdizionale) di condanna relativa a un obbligo di fare o non fare, il creditore può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione: quest’ultimo procede, con ordinanza, alla determinazione delle modalità dell’esecuzione (esecuzione e. in forma specifica degli obblighi di fare e non fare, art. 2931 c.c. e 612-614 c.p.c.). Eventuali difficoltà sono risolte dal giudice dell’esecuzione con decreto, il quale provvede anche sulle spese dell’esecuzione.

In occasione di un processo esecutivo possono sorgere delle opposizioni. Si tratta dell’opposizione all’esecuzione con la quale il debitore esecutato contesta il diritto a procedere a esecuzione forzata o la pignorabilità dei beni (art. 615-616). Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta il ‘come’ dell’esecuzione, ossia la regolarità formale o l’opportunità degli atti esecutivi (art. 617-618). L’opposizione all’esecuzione e quella agli atti esecutivi si propongono con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione mentre, se quest’ultima è già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione di terzo all’esecuzione è proposta da colui che afferma essere proprietario o titolare di un diritto reale minore sui beni pignorati (art. 619-622 c.p.c.). Quest’ultimo tipo di opposizione si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Nei casi stabiliti dalla legge il processo esecutivo può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione (art. 623-628 c.p.c.). Il processo esecutivo si estingue per rinuncia del creditore procedente e di quelli intervenuti o per inattività delle parti (art. 629-632 c.p.c.).

Voci correlate

Azione. Diritto processuale civile

Titolo esecutivo

Approfondimenti di attualità

L'esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile e di non fare: i limiti delle misure coercitive dell'art. 614 bis c.p.c. di Antonio Carratta

Vedi anche
Titolo esecutivo Nel processo civile, atto giuridico che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per poter dare inizio al procedimento di esecuzione forzata; è contenuto in un documento cartaceo, che descrive il diritto per cui si procede, il titolare del diritto e il debitore della prestazione oggetto del ... opposizione astronomia Configurazione celeste di due astri, le cui longitudini celesti geocentriche differiscono di 180°. Quando i pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono in opposizione con il Sole, sono nelle migliori condizioni per l’osservazione, poiché a tale momento culminano a mezzanotte e si ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Inadempimento L’inadempimento è la non esecuzione totale o parziale o la inesatta o non puntuale esecuzione di una obbligazione, per causa imputabile o non imputabile al debitore (artt. 1218-1229; 1256-1259; 1453-1466 c.c.). In senso stretto e generalmente, per inadempimento si intende quello dovuto a causa imputabile ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • OPPOSIZIONE DI TERZO
  • DIRITTO REALE MINORE
  • TITOLO ESECUTIVO
  • PROCESSO CIVILE
Vocabolario
eṡecuzióne
esecuzione eṡecuzióne s. f. [dal lat. exsecutio -onis, der. di exsĕqui «eseguire», part. pass. exsecutus]. – 1. a. L’atto dell’eseguire, compimento, attuazione pratica: e. di una volontà, di un’idea, di un proposito, di un disegno, di un...
esecuzione mirata
esecuzione mirata loc. s.le f. Eliminazione programmata di un avversario preventivamente identificato. ◆ Lo stesso premier [Ariel Sharon] ha però bocciato la bozza di pace cui sta lavorando il suo ministro degli Esteri, Shimon Peres: dopo...
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