Forma del reato consistente nel mancato adempimento di un determinato obbligo giuridico.
Omissione di atti d’ufficio. - Prevista e disciplinata dall’art. 328 c.p., tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Fuori dai casi sopra indicati, è altresì punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto d’ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Bene giuridico di questa norma è il buon andamento della pubblica amministrazione. L’atto d’ufficio è quello che rientra nella competenza funzionale del soggetto attivo che è obbligato a compierlo; mentre il ritardo ha luogo quando l’atto viene adottato oltre il termine previsto e per tale motivo esso non può produrre gli effetti a cui era preordinato. L’elemento soggettivo è il dolo generico.
Omissione di soccorso. - Delitto previsto dall'art. 593 c.p. che si realizza qualora chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa per motivi di malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità. Integra tale delitto anche la condotta di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. In ogni caso, se dalla condotta del colpevole derivi una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. I beni giuridici oggetto di questa disposizione sono, invece, la vita e l’incolumità individuale. L’elemento psicologico è il dolo generico che richiede che l’agente abbia cognizione dei presupposti necessari perché scatti l’obbligo di soccorrere o di avvisare l’autorità giudiziaria e che, tuttavia, ometta volontariamente la condotta doverosa.