• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Delitti contro l’amministrazione della giustizia

Enciclopedia on line
  • Condividi

Delitti contro l’amministrazione della giustizia

I delitti contro l’amministrazione della giustizia, disciplinati dal titolo III del libro II del codice penale, si dividono in tre capi: a) delitti contro l’attività giudiziaria, il cui oggetto è il corretto funzionamento della giustizia (art. 361-384 bis: omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio, di un cittadino, omissione di referto, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento della parte, false informazioni al pubblico ufficiale, falsa testimonianza, frode processuale, subornazione, favoreggiamento reale e personale, rivelazioni di segreti inerenti a un procedimento penale ecc.); b) delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie, ovvero lesivi dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari (art. 385-391: evasione, mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie, procurata inosservanza di pene, ecc.); c) delitti inerenti la tutela arbitraria delle proprie ragioni consistenti, cioè, a violare il monopolio dell’autorità giudiziaria nella risoluzione dei contrasti intersoggettivi di interessi. Di quest’ultimo gruppo sono ancora in vigore soltanto le fattispecie previste dagli artt. 392 e 393 c.p., che disciplinano rispettivamente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La l. n. 205/1999 ha infatti abrogato, per esempio, le norme sulla sfida a duello e sull’uso delle armi a duello. Dal punto di vista della tecnica legislativa i reati in esame ricalcano il modello dei reati di pericolo in quanto, ai fini della loro consumazione, è sufficiente l’esposizione a pericolo degli interessi tutelati e non l’effettiva verificazione del danno.

Voci correlate

Delitto

Dolo. Diritto penale

Reato

Vedi anche
Calunnia Delitto commesso da chi, con denuncia, querela, richiesta, istanza (Condizioni di procedibilità), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa di un reato una persona innocente, ovvero simula a carico di quest’ultima ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... legislazióne legislazióne Formazione delle leggi ma anche, e più frequentemente, complesso delle leggi di un determinato paese, di una data epoca, di un particolare regime. Anche, insieme di norme, disposizioni che regolano determinati rami dell'attività sociale (per es. legislazione mineraria, legislazione sociale ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • OMISSIONE DI REFERTO
  • DIRITTO PENALE
  • CALUNNIA
Vocabolario
favoreggiaménto
favoreggiamento favoreggiaménto s. m. [der. di favoreggiare]. – L’atto, il fatto di favoreggiare; in partic., nel linguaggio giur., delitto contro l’amministrazione della giustizia, consistente nell’aiutare chi è imputato o sospettato di...
amministrazióne
amministrazione amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia;...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali