È il contratto con il quale le parti convengono di annotare in un conto, rendendoli indisponibili e inesigibili fino alla chiusura di esso, i crediti derivanti da reciproche rimesse, salvo che non possano formare oggetto di compensazione.
Se il contratto è stipulato fra imprenditori, il conto corrente riguarda soltanto le operazioni inerenti alla gestione delle rispettive imprese. I crediti annotati conservano la loro individualità giuridica e l’iscrizione di un credito nel conto corrente non produce novazione del rapporto obbligatorio da cui deriva. Sui crediti annotati decorrono gli interessi, nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
L’esistenza del contratto di conto corrente non esclude i diritti di commissione e di rimborso delle spese, le azioni ed eccezioni relative agli atti da cui i crediti sono scaturiti, nonché le garanzie reali o personali e le obbligazioni solidali che assistono i singoli crediti. Infine, l’inclusione nel conto delle rimesse costituite da crediti dei correntisti verso terzi si presume fatta, se non sia espressa una diversa volontà delle parti, con la clausola ‘salvo incasso’.
La chiusura del conto corrente con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre; se non ne è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato. L’approvazione dell’estratto conto trasmesso da una parte all’altra non preclude il diritto di impugnarlo, entro 6 mesi, per errori di scritturazione o di calcolo, per omissione o duplicazione.
Se il contratto di conto corrente è stato stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, a ogni chiusura del conto, previo preavviso di dieci giorni.
In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza, di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno sempre diritto di recesso e il fallimento di uno dei correntisti produce senz’altro lo scioglimento del rapporto. Il contratto di conto corrente è semplice, se nel determinare il saldo si prescinde dalla diversità di scadenza delle singole partite; è a interesse se le partite iscrittevi sono fruttifere d’interessi, da capitalizzarsi all’epoca di chiusura provvisoria o definitiva del conto.
Conto corrente bancario. - È un contratto bancario collegato con un deposito, un’apertura di credito o altre operazioni bancarie: la banca assume un servizio di cassa in senso improprio, in quanto si obbliga a pagamenti e riscossioni per conto del suo cliente; questi, a sua volta, può disporre delle somme esistenti nel conto mediante il rilascio di assegni, l’esecuzione di bonifici, il pagamento tramite carta di credito. La somma algebrica dei movimenti di dare e avere è annotata sul conto e forma un saldo di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento. Le somme accreditate sul conto producono interessi, che devono essere resi pubblici dalle banche e indicati nei contratti. Il calcolo degli interessi avviene mediante il metodo scalare, che comporta l’applicazione di tassi diversi per gli interessi creditori e debitori. Lo sviluppo dei servizi bancari ha esteso notevolmente la gamma di incarichi svolti dalla banca per il cliente nell’ambito del contratto di conto corrente bancario (pagamento di assegni tratti dal correntista sulla banca, di titoli acquistati e sottoscritti per conto del cliente, di cambiali domiciliate, di fatture, lettere di credito, imposte, bollette, operazioni di giroconto, riscossioni di titoli depositati in amministrazione, di stipendi, di assegni, cambiali ecc.).
Il conto corrente bancario può essere attivo o passivo, a seconda che la banca consenta o meno al cliente di disporre per somme superiori al credito risultante dal conto.
Il contratto di conto corrente bancario non è previsto dal codice civile, che si limita a disciplinare, agli artt.1852-1857, le operazioni in bancarie che possono essere regolate nel contratto.
Conto corrente postale. - Servizio di bancoposta acceso dall’amministrazione postale a chi ne faccia richiesta, alimentato da versamenti eseguiti, mediante appositi bollettini, dal correntista o da terzi a suo vantaggio, e utilizzato dallo stesso correntista mediante emissione di assegni postali o telegrafici. Nel servizio di conto corrente postale è stato introdotto il servizio di commissione consistente nel pagamento di tasse, imposte, premi assicurativi e canoni di utenza del servizio pubblico, con accredito sui conti beneficiari.