In ragioneria, il c. è un insieme ordinato di scritture relative a un determinato oggetto, redatte con lo scopo di far conoscere le variazioni subite dall’oggetto in un certo periodo di tempo e il suo stato alla fine di questo. Nella forma scalare del c. si distinguono le espressioni numeriche di un ordine con la lettera D (Dare) o con il segno + e quelle dell’ordine opposto con la lettera A (Avere) o con il segno −. In questo modo, a ogni scrittura si può ottenere, addizionando o sottraendo, la nuova grandezza dell’oggetto del conto.
In un sistema patrimoniale (totale o parziale) e nel sistema del bilancio, il c. elementare è l’insieme delle scritture relative a un componente attivo o passivo del fondo, che è l’oggetto complesso del sistema dei c.; il c. derivato o differenziale o al netto è l’insieme delle scritture relative al fondo oggetto del sistema o a classi di sue variazioni. Nel sistema del reddito le operazioni aziendali sono rilevate sotto gli aspetti ‘numerario’ ed ‘economico’.
I c. numerari hanno per oggetto i valori numerari delle varie specie (denaro, crediti, debiti ecc.) e raccolgono le variazioni che essi subiscono durante il periodo amministrativo; i c. di reddito hanno per oggetto i componenti di reddito delle varie specie (costi e ricavi); i c. di capitale hanno per oggetto il capitale netto esistente all’inizio dell’esercizio, gli aumenti e le diminuzioni di esso per operazioni estranee alla gestione, le quote di utile o di perdita riferite al capitale. Nei sistemi parziali di scritture riflettenti i rischi, gli impegni, i beni altrui, i c. opposti, nei quali sussiste una stretta correlazione fra le scritture in essi riprodotte, sono denominati c. di ordine. Pertanto si fanno risultare nelle due sezioni di un bilancio di un’azienda per uno stesso importo senza influire sulla misura del patrimonio aziendale.
Il c. economico, detto anche c. profitti e perdite, è il documento contabile che riassume i risultati economici di un’impresa in un arco temporale solitamente rappresentato da un anno solare (esercizio di impresa). È composto dalle poste contabili che descrivono i costi e i ricavi dell’esercizio e le rimanenze finali. Il saldo del c. rappresenta l’utile o perdita di esercizio, cioè l’incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione. L’altro documento contabile fondamentale per l’azienda è lo stato patrimoniale (➔ bilancio). Il c. di lavorazione, o di officina, è destinato a raccogliere il valore attribuito ai consumi intermedi e le quote di spese che concorrono a determinare il costo dei prodotti che si fabbricano; il c. di esercizio raccoglie gli elementi di costo e di ricavo dell’esercizio d’imprese di servizi; il c. di partecipazione, o sociale o in sociale, è destinato a rilevare nella contabilità del partecipante a uno o più affari in sociale le operazioni compiute e i rapporti di debito e di credito con altri partecipanti, che ne derivano; il c. nostre linee rileva le operazioni proprie di compravendita di titoli o merci svolte in sociale con altre imprese associate in quella attività; il c. sue linee è adibito a monitorare le operazioni di compravendita di titoli o merci compiute in sociale dai corrispondenti associati; il c. liquidazione viene intestato al cliente che ha compiuto nel mese operazioni di borsa a termine; il c. tratte è destinato a rilevare il movimento delle tratte accettate per conto proprio o per conto di terzi affidati.
Nelle imprese bancarie, il termine c. è usato per indicare tipiche operazioni che danno luogo a scritture. Si ha così il c. di deposito, sia di numerario (provato da libretto rilasciato al depositante e detto disponibile o libero se il cliente può ritirare le somme depositate a vista o con 1, 3, 5 giorni di preavviso), sia di titoli e valori a custodia, a cauzione, in garanzia di anticipazioni, c. che può essere bloccato (reso temporaneamente indisponibile per ragioni di cautela o per disposizione dei pubblici poteri), condizionato o vincolato (per es., al tempo), speciale (cioè a condizioni diverse dall’ordinario); il c. reciproco, che intercorre fra banche a seguito di accordi di corrispondenza ed è alimentato da scritture per iniziativa delle due parti contraenti; il c. valutario libero, acceso nelle banche agenti e aggregate alle aziende che hanno rapporti con l’estero e alimentato dalla valuta estera di cui gli esportatori dispongono per l’esecuzione di pagamenti all’estero o con la cessione ad altri operatori a un cambio da convenirsi; il c. proroga, acceso dalla Banca d’Italia all’associato alla stanza di compensazione, che, non avendo fondi disponibili sufficienti per coprire quanto da esso dovuto alla stanza in sede di liquidazione, ottiene dalla Banca medesima un prestito di brevissima durata (giornaliero) contro garanzia dei titoli che dovrebbe ritirare dalla stanza (l’operazione spesso dura tempo non breve, attraverso continua rinnovazione giornaliera della proroga).
Fuori dal sistema delle scritture, il c. assume funzione di documento con diverse finalità. Si hanno così il c. di previsione o preventivo, documento in cui si espongono con cifre i presunti risultati di determinate operazioni, negozi o affari che si vogliono intraprendere; il c. di acquisto o di costo e spese e il c. di vendita o di netto ricavo, rimessi dal commissionario al committente per determinare l’importo e la liquidazione del suo credito, o documentare ricavi, spese sostenute e compensi a lui spettanti; il c. nolo, rimesso dal comandante di una nave al ricevitore del carico; il c. di ritorno o nota di ritorno, elenco delle spese di protesto, spese reclamate, interessi di mora, commissioni, bolli e spese postali che il possessore di una cambiale non pagata alla scadenza invia al girante o a un qualunque altro coobbligato in via di regresso, insieme con la cambiale ritornata insoluta e protestata, per renderlo edotto del suo credito complessivo; il c. consuntivo del bilancio, compilato al termine dell’anno finanziario da ciascun ministero e trasmesso, insieme con il c. patrimoniale, entro il mese di maggio alla Ragioneria generale presso il ministero dell’Economia e delle Finanze; questo ministero provvede poi, entro giugno, a trasmettere alla Corte dei conti l’insieme di questi documenti, che costituisce il rendiconto generale dell’esercizio scaduto; tale rendiconto, esaminato e restituito dalla Corte entro il mese di luglio successivo, sarà nello stesso mese presentato al Parlamento; il c. generale del patrimonio, l’insieme dei c. patrimoniali relativi alle varie amministrazioni dello Stato; il c. giudiziale, c. annuale o finale di gestione che gli agenti o contabili della pubblica amministrazione aventi maneggio di denaro o consegna di materie e valori di proprietà di questa sono tenuti a presentare alla rispettiva Ragioneria centrale per la revisione e successivamente alla Corte dei conti per il giudizio in sede di giurisdizione contenziosa.