contabilità Sistema di scritture contabili, nonché gli studi che di tali scritture si occupano.
C. aziendale Sistema coordinato di conti per la rilevazione delle informazioni sull’azienda, che registra, elabora e comunica i dati aziendali sia a fini di programmazione e controllo da parte della direzione aziendale, sia a fini d’informazione per gli azionisti o per gli altri operatori con i quali l’azienda intrattiene relazioni, tra i quali le banche, gli analisti finanziari e la pubblica amministrazione (anche a fini fiscali).
Si definisce c. aziendale anche la disciplina che studia ed elabora, sotto il profilo teorico, le più efficaci e opportune modalità di registrazione, elaborazione e comunicazione dei dati nel campo dell’amministrazione economica aziendale.
C. di Stato È la disciplina che studia l’organizzazione finanziaria e contabile dello Stato e le norme che regolano la gestione amministrativa dello stesso, stabilendo le regole e i controlli per la formazione dei bilanci. Le norme della c. di Stato sono di regola contenute nelle leggi sull’amministrazione del patrimonio; per la c. generale dello Stato, i regolamenti relativi indicano le modalità d’esecuzione. In Italia principi fondamentali di c. pubblica furono adottati nel tardo Medioevo dalle repubbliche di Firenze e di Venezia, ma nessun collegamento si può stabilire fra quegli ordinamenti e il sistema stabilito dopo l’unità, che trasse ispirazione dagli ordinamenti del Regno di Sardegna. Vari progetti di riforme furono presentati dopo la proclamazione del Regno d’Italia, ma solo nel 1883 si ebbe una completa legge ordinativa che, salvo integrazioni successive, disciplinò utilmente per un quarantennio l’amministrazione dello Stato. Il decreto 2440/18 novembre 1923, emanato in forza della delega conferita con l. 1601/3 dicembre 1922, per il riassetto degli ordinamenti statali adattò le norme alle mutate condizioni per garantire una gestione cauta e regolare della pubblica finanza. Tale decreto nel titolo I riguarda il patrimonio e cioè i beni immobili tanto pubblici quanto posseduti a titolo di proprietà privata e i beni mobili; disciplina i contratti nei quali interviene lo Stato, dai quali derivi una entrata o una spesa e indica quali servizi possono essere fatti in economia. Il titolo II riguarda la c. generale dello Stato. Oltre a disposizioni generali per i servizi di tesoreria e di ragioneria, determina l’anno finanziario dello Stato i cui risultati di gestione sono riassunti nel conto di bilancio e nel conto generale del patrimonio dello Stato; stabilisce i termini per la presentazione del rendiconto dell’esercizio scaduto e per la presentazione del bilancio di previsione; detta le norme da osservare per la regolare gestione delle entrate e delle spese e sul riscontro da parte della Corte dei conti; disciplina il maneggio di valori dello Stato da parte dei funzionari a ciò delegati; fissa i termini per la trasmissione da parte della ragioneria generale alla Corte dei conti del rendiconto generale dell’esercizio scaduto, affinché ne effettui la parificazione facendone relazione motivata, che poi sarà trasmessa dal ministro dell’Economia e delle Finanze al Parlamento; stabilisce le responsabilità dei pubblici funzionari. Significative modifiche in materia di bilancio sono state introdotte nel corso degli anni dalla l. 62/1° marzo 1964, dalla l. 468/5 agosto 1978, dalla l. 362/23 agosto 1988, dalla l. 94/3 aprile 1997 (➔ bilancio). È opportuno segnalare come la c. di Stato, seguendo l’evoluzione della finanza pubblica, si stia trasformando sempre più in c. pubblica, cioè nella c. dello Stato, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici.
C. nazionale È un insieme coordinato di conti destinati a rilevare, convenientemente classificate, le transazioni economiche effettuate in un dato periodo di tempo (generalmente in un trimestre o in un anno) dalle unità economiche di un paese, per determinare le principali grandezze macroeconomiche (reddito, consumo, investimento, importazioni, esportazioni ecc.) e le loro interdipendenze. Il complesso dei conti è detto anche bilancio economico nazionale, sistema dei conti economici nazionali o macrocontabilità, in contrapposto alle scritturazioni delle singole unità economiche o microcontabilità. Per microcontabilità s’intendono, infatti, le scritturazioni delle singole famiglie o imprese in contrapposizione alle rilevazioni relative all’attività economica in una collettività nazionale (c. nazionale o sociale). Le interdipendenze rilevate nella c. nazionale furono intuite dagli aritmetici politici e tracciate, nel primo tentativo d’elaborazione, nel Tableau économique di F. Quesnay (1758). Il sistema standard di rilevazione, seguito dall’ISTAT, si basa sulla valutazione del prodotto interno lordo al costo dei fattori, distinguendo il prodotto privato dell’agricoltura, foreste e pesca, quello dell’industria nelle sue varie branche, quello dei servizi privati e quello della pubblica amministrazione. Il prodotto interno lordo al costo dei fattori, integrato dei redditi netti dall’estero e dalle imposte indirette, dà luogo al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, il quale insieme con i beni e servizi importati dà il totale delle risorse corrispondenti al totale degli utilizzi (consumi privati e pubblici, investimenti fissi e scorte, esportazioni).