Atto operatorio su animali vivi, svegli o in anestesia totale o parziale, privo di finalità terapeutiche ma tendente a promuovere, attraverso il metodo sperimentale, lo sviluppo delle scienze biologiche, o a integrare l’attività didattica o l’addestramento a particolari tecniche chirurgiche, o, più raramente, a fornire responsi diagnostici. Con significato più estensivo, il concetto di v. può essere applicato a tutte quelle modalità di sperimentazione, non necessariamente cruente, che inducano lesioni o alterazioni anatomiche e funzionali (ed eventualmente la morte) negli animali di laboratorio.
In Italia l’impiego di animali per fini scientifici è regolamentato dal d. legisl. 4 marzo 2014, n. 26 in attuazione della direttiva n. 2010/63/UE; in base a esso, tutti i progetti di ricerca che contemplino l’impiego di animali vertebrati e di taluni invertebrati, come i Cefalopodi, devono essere autorizzati dal Ministero della salute e condotti in stabilimenti autorizzati. La novità introdotta dalla direttiva n. 2010/63/UE e recepita con tale decreto riguarda lo sviluppo, la convalida, l’accettazione e l’applicazione di "metodi alternativi" che consentano di evitare il ricorso all’utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica; esso è consentito solo previa dimostrazione e documentazione dell'impossibilità di procedere utilizzando altri metodi di sperimentazione scientifica.