vigile Appartenente a specifici corpi di guardie. diritto V. del fuoco Il Corpo nazionale dei v. del fuoco ha carattere civile e come fine istituzionale quello di tutelare l’incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici in genere. Alla diretta dipendenza del ministero dell’Interno dal 1941, in base alla l. 225/24 febbraio 1992, costituisce una struttura operativa, di fondamentale rilevanza, del Servizio nazionale della protezione civile. Il personale è permanente e volontario: il primo dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio; il secondo non è vincolato da rapporto d’impiego ed è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne manifesti il bisogno.
Nell’esercizio delle proprie funzioni il personale direttivo e i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria; i v. scelti e i v. sono agenti di polizia giudiziaria. Organi centrali sono: l’ispettore generale capo del Corpo, che lo dirige; il servizio tecnico centrale; le scuole antincendi e di protezione civile; il centro studi ed esperienze; il servizio sanitario; il servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale. L’organizzazione locale del corpo dei v. del fuoco è costituita da ispettorati regionali o interregionali; comandi provinciali; distaccamenti e posti di vigilanza; colonne mobili di soccorso. V. urbani Dipendenti comunali che, in base alla legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (l. 65/7 marzo 1976), vigilano, con una attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni, sull’osservanza nell’ambito comunale di norme (in particolare, i regolamenti comunali) e di provvedimenti dell’autorità. Nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria e servizio di polizia stradale, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto). storia Nell’antica Roma, nome degli appartenenti a un corpo armato, incaricato di spegnere e prevenire gli incendi e di vigilare sulla sicurezza della città. Originariamente costituirono questo corpo i tresviri capitales, poi anche i quinqueviri cistiberini; il lavoro manuale era eseguito da schiavi (la familia publica degli edili). Nel 6 sec. d.C. Augusto riformò definitivamente l’organizzazione del corpo, affidandogli anche un compito di polizia notturna e stabilendo che fosse composto di liberti, i quali potevano, dopo un determinato periodo di servizio (prima di 6, poi di 3 anni), ottenere la cittadinanza romana. I v. erano inquadrati in 7 coorti (incerto il numero di composizione: di 500 o 1000 uomini ciascuna fino al 2° sec. d.C., sicuramente di 1000 uomini da Settimio Severo in poi), ognuna comandata da un tribuno e strutturata su 7 centurie. A ogni coorte competevano due delle 14 regioni in cui Roma era stata suddivisa da Augusto: in una la statio, la caserma, nell’altra l’excubitorium, un distaccamento o postazione di guardia. Loro capo fu il praefectus vigilum o vigilibus, funzionario scelto nell’ordine equestre, non vero magistrato ma investito di poteri giurisdizionali limitati: oltre che sulla disciplina dei diretti dipendenti, ebbe competenza sui reati attinenti al suo compito, benché non potesse emettere sentenze capitali. L’attrezzatura dei v. si componeva di centones, coperte bagnate per soffocare le fiamme, siphones, sorta di idranti con le tubature in cuoio, e di semplici strumenti come asce, scale, corde, pertiche ecc.