Anche ultra petita. Vizio nella decisione del giudice, consistente nell’accordare alla parte più di quanto abbia domandato, cioè nell’esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Tale regola costituisce un corollario del principio della domanda (art. 99 c.p.c.), secondo cui la tutela giurisdizionale è prestata solo su domanda di parte, e impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, per non incorrere nel vizio da omessa pronuncia, ma senza esorbitare i limiti di essa nell’esercizio del suo potere decisorio. A rigore, occorre distinguere tra ultrapetizione ed extrapetizione, che si verifica quando il giudice si pronuncia su una domanda diversa da quella proposta.
Sentenza. Diritto processuale civile