Lite violenta che degenera in scambio di percosse e talora anche con l’uso di armi. A norma dell’art. 588 c.p., commette reato chiunque partecipa a una rissa. Reato di pericolo necessariamente plurisogettivo (Reato), per essere penalmente rilevante deve tradursi in una mischia violenta tra persone che compiono reciprocamente atti di aggressività con il duplice fine di offendere gli avversari e al contempo difendersi dagli stessi. Il reato si consuma al momento della rissa e, contrariamente a quanto previsto nel codice Zanardelli, non sono più richieste la morte o le lesioni per la sua punibilità, in quanto tali elementi costituiscono nel codice attuale circostanze aggravanti. Ai fini della sua configurazione è, inoltre, irrilevante il luogo in cui la rissa si verifica. L’elemento soggettivo è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo e con il duplice intento di aggredire e difendersi.