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Prescrizione. Diritto penale

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La prescrizione del reato (artt. 157-161 c.p.) determina l’estinzione dello stesso sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo (Estinzione del reato e delle pene). La ratio di questo istituto risiede nel fatto che, a distanza di molto tempo, viene meno l’interesse dello Stato sia a punire un comportamento penalmente rilevante, sia a tentare il reinserimento sociale del reo. Tuttavia, nell’ottica di valorizzare i diritti fondamentali dell’uomo e di garantire il diritto costituzionale alla difesa in giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non consentiva la rinunciabilità alla prescrizione da parte del reo (sent. n. 275/1990). Con l’entrata in vigore della l.n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) il modo in cui calcolare la prescrizione è profondamente mutato. In particolare, mentre in precedenza si determinava la durata della prescrizione in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell’illecito contestato al reo (fissando, per es., la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni), oggi si fa direttamente riferimento alla pena massima, senza la necessità di un ulteriore passaggio logico, perché l’entità della pena corrisponde automaticamente al tempo necessario perché si prescriva il reato a cui afferisce. Si prevedono, peraltro, due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, invece, a 4 anni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (nuovo art. 157, 1° co., c.p.). Al fine di rendere certo, sin dal momento della commissione del reato, il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o per il delitto tentato. E' stata, pertanto, eliminata la rilevanza della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti e dell’aumento per quelle aggravanti (Circostanze del reato), salvo per le circostanze per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e per quelle a effetto speciale. In questi ultimi due casi si tiene conto, infatti, dell’aumento massimo di pena previsto per le aggravanti. È in ogni caso precluso il giudizio di prevalenza o equivalenza di cui all’art. 69 c.p.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nel caso sussistano condizioni obiettive di punibilità, essa decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione; infine, per i rati punibili a querela, istanza o richiesta (Condizioni di procedibilità), dal giorno del commesso reato. La prescrizione può essere sospesa o interrotta. La sospensione si verifica nei casi imposti dalla legge oppure nei casi specificatamente previsti dall’art. 159: autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio; impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. Terminata la causa sospensiva, la prescrizione riprende il suo corso. L’interruzione è, invece, l’effetto giuridico per il quale, in presenza di alcuni atti giuridici (l’ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto; l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice; decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ecc.), il termine di prescrizione già decorso viene meno o comincia a decorrere ex novo. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. In nessun caso i termini stabiliti per la prescrizione possono essere prolungati oltre un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Voci correlate

Circostanze del reato

Condizioni di procedibilità

Estinzione del reato e delle pene

Reato

Tentativo

Vedi anche
Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Contravvenzione Forma di reato sanzionabile con l’arresto o con l’ammenda (Pena criminale). La maggior parte delle contravvenzione è frutto della ricezione nel diritto penale dei cosiddetti illeciti di polizia, affidati prima dell’illuminismo alla competenza dell’autorità amministrativa. La dottrina si è a lungo impegnata ... Contumacia. Diritto processuale penale Situazione processuale dell’imputato che, benché ritualmente citato, non compare all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento. Si distingue concettualmente dall’assenza in quanto manca una manifestazione espressa o implicita di rinuncia alla partecipazione al processo. Nell’ambito del processo ... servitù servitù diritto 1. Diritto civile Diritto reale di contenuto limitato, che grava su un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante) (art. 1027 c.c.: «peso imposto sopra un fondo»). Nella struttura del diritto di servitu si sogliono distinguere: l’unilateralità, nel senso ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
  • DIRITTO COSTITUZIONALE
  • DELITTO TENTATO
Altri risultati per Prescrizione. Diritto penale
  • PRESCRIZIONE
    Enciclopedia Italiana (1935)
    Gaetano SCHERILIO Fulvio MAROI Luigi RAGGI Diritto romano. - Prescrizione acquisitiva. La prescrizione acquisitiva o usucapione è un modo d'acquisto della proprietà attraverso il possesso giustificato e continuato per un periodo di tempo legale (Dig., XLI, 3, de usurp. et usuc., 3: usucapio est ...
Vocabolario
prescrizióne
prescrizione prescrizióne s. f. [dal lat. praescriptio -onis, der. di praescribĕre: v. prescrivere]. – 1. a. Norma data da chi ne ha autorità; ordine, comando: secondo le p. della legge, del regolamento; prescrizione degli ispettori del...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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