Atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non è riconosciuto il principio generale della procedibilità d’ufficio. Posto, infatti, l’esercizio d’ufficio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, la legge prevede ipotesi in cui per la mancanza di particolare gravità dei fatti, per la natura del reato o per la specifica qualifica rivestita dal suo autore, la perseguibilità dell’illecito dipende da un’ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati. In mancanza di tali condizioni possono compiersi soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.). Ai sensi del codice di procedura penale, sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.
Querela. - Atto con cui la persona offesa (Vittima del reato), fuori dai casi per cui si debba procedere d’ufficio o dietro richiesta, manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato di cui è vittima. Consta di due parti: la descrizione del reato e la richiesta che si proceda giudizialmente in ordine allo stesso. Per i minori degli anni 14 e per gli interdetti a causa di infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni 14 e gli inabilitati possono esercitare il predetto diritto, e in loro vece, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore o dell’inabilitato, possono agire anche i loro genitori. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse e si estende a tutti coloro che hanno partecipato all’illecito. Qualora il delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro di Giustizia.
Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato; nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è invece di 6 mesi. La persona offesa può rinunciare al diritto di querela in modo espresso o tacito. La rinuncia è un atto irrevocabile con cui la persona offesa manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. Una volta proposta, la querela può essere revocata mediante la remissione, atto irrevocabile e incondizionato con cui la persona offesa chiede che non si proceda penalmente per il reato prima contestato. La remissione non produce effetti, se non viene accettata dal querelato espressamente o tacitamente. In riferimento ai reati in materia sessuale, la querela proposta è irrevocabile. Salvo sia stato già esercitato, il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa
Istanza di procedimento. - Atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero, ma che per l’ordinamento giuridico italiano è perseguibile d’ufficio (art. 341 c.p.p.).
Richiesta di procedimento. - Atto previsto e disciplinato dall'art. 342 c.p.p con cui il ministro della Giustizia manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero (art. 7-11 c.p.).
Autorizzazione a procedere. - Atto discrezionale e irrevocabile emanato da un organo dello Stato (art. 343 c.p.p.) . Essa può essere richiesta in ragione di una speciale qualità o situazione del soggetto attivo o per motivi di opportunità politica, intesa come possibilità di subordinare l’azione penale a una valutazione dell’autorità di governo.*
Azione. Diritto processuale penale