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Peculato

Enciclopedia on line
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Delitto previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 del codice penale, e modificato dalla l. n. 97/2001. Si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La pena è diminuita quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e l’ha poi effettivamente restituita (cosiddetto peculato d’uso). L’elemento soggettivo è il dolo generico per la prima ipotesi e il dolo specifico (Dolo. Diritto penale) per la seconda. In entrambi i casi il reato è istantaneo e si consuma quando l’agente inizia a comportarsi, nei confronti della cosa o del denaro, uti dominus, cioè come se ne fosse il proprietario, a prescindere dal verificarsi di un danno per la pubblica amministrazione. La nuova formulazione dell’art. 314 non esige più che il denaro o la cosa mobile appartengano alla pubblica amministrazione, ma soltanto che siano nella disponibilità del soggetto attivo.

Il peculato mediante profitto dell’errore altrui. - Si contraddistingue per il fatto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità giovandosi dell’errore altrui. Tale reato sussiste solo se posto in essere dai soggetti sopra indicati. Per tale ragione appartiene alla categoria dei reati propri. Gli interessi protetti dalla norma sono il buon andamento, l’imparzialità della pubblica amministrazione e, in via secondaria, l’integrità patrimoniale e l’interesse (non necessariamente patrimoniale) del privato. L’elemento soggettivo è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza dell’errore altrui e dopo aver scoperto l’errore stesso. Il reato si consuma con la ricezione da parte dell’agente del denaro o dell’altra utilità non dovuti o, nell’ipotesi di ritenzione, allorché sia consapevole dell’errore altrui e non provveda a restituire ciò che non gli era dovuto.

Voci correlate

Appropriazione indebita

Delitto

Dolo. Diritto penale

Reato

Vedi anche
Francesco Bacóne Bacóne, Francesco (ingl. Francis Bacon). - Filosofo inglese (Londra 1561 - ivi 1626). All'astrattezza del metodo sillogistico-deduttivo della scienza aristotelica, Bacone, Francesco - che sottolinea le finalità pratiche del sapere - contrappone il metodo induttivo fondato sull'esperienza (Novum Organum, ... Giacomo Matteòtti Matteòtti, Giacomo. - Uomo politico italiano (Fratta Polesine 1885 - Roma 1924). Più volte deputato, fu segretario del Partito socialista unitario (1922). Convinto antifascista, fu ucciso in seguito alla denuncia che aveva fatto dei brogli commessi dai fascisti durante le elezioni del 1924. Il suo assassinio ... detto il Grande o il Re Sole Luigi XIV re di Francia Luigi XIV re di Francia, detto il Grande (fr. le Grand) o il Re Sole (fr. le Roi Soleil). - Tra 17° e 18° sec. la Francia di Luigi XIV re di Francia, detto il Grande o il Re Sole, il Re Sole, divenne la maggiore potenza europea. Sue grandi ambizioni furono di fare della Francia un paese fortemente unito ... Alfredo De Màrsico De Màrsico, Alfredo. - Giurista, avvocato e politico italiano (Sala Consilina 1888 - Napoli 1985). Prof. di diritto e procedura penale dal 1927, nelle univ. di Bari, Bologna, Napoli e Roma. Diresse con G. Delitala la Rivista di diritto e procedura penale. Nel 1929 è stato relatore per la riforma del ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
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  • ELEMENTO SOGGETTIVO
  • DIRITTO PENALE
  • CODICE PENALE
  • DOLO
Altri risultati per Peculato
  • PECULATO
    Enciclopedia Italiana (1935)
    Gaetano SCHERILIO Domenico RENDE . Diritto romano. - Il peculato (peculatus) era in origine il delitto di chi s'impadroniva di pubblico bestiame, e solo in epoca meno remota del pubblico danaro; concettualmente molto vicino al peculato era il sacrilegium (v. sacrilegio), cioè il delitto di chi s'impadroniva ...
Vocabolario
peculato
peculato s. m. [dal lat. peculatus -us, der. di peculari «truffare, amministrare in modo disonesto»]. – Nel linguaggio giur., delitto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa...
peculiare
peculiare agg. [dal lat. peculiaris, der. di peculium «sostanze, proprietà»]. – 1. Singolare, particolare, proprio di una determinata cosa o persona (o di un insieme di cose o persone), oppure di una condizione o situazione, a confronto...
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