Provvedimento con cui il giudice, in funzione di istruttore o di organo decidente, regola lo svolgimento del processo e risolve le questioni eventualmente sorte tra le parti che riguardano l’iter procedimentale. L’ordinanza è resa in contraddittorio e deve essere «succintamente motivata» (art. 134 c.p.c.; Motivazione. Diritto processuale civile). Se viene pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, se è emessa fuori udienza deve essere comunicata, a meno che non ne sia prevista la notifica (art. 134). L’ordinanza è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha resa, ma non se è stata pronunciata sull’accordo delle parti, se è ex lege non impugnabile o reclamabile (art. 177). Quanto deciso nell’ordinanza non pregiudica la decisione della causa (art. 177) ed è riproponibile al collegio se la controversia è di sua competenza e non del tribunale in funzione monocratica. Eccezionalmente l’ordinanza definisce il merito della causa, come avviene nel procedimento per convalida di licenza o sfratto. L'art. 279, 1° co., c.p.c. anche per i provvedimenti con cui il giudice questioni di sola competenza.
Decreto. Diritto processuale civile
Provvedimento. Diritto processuale civile
Sentenza. Diritto processuale civile