Offesa grave all’onore, alla dignità e al prestigio di una persona o di un’istituzione.
Diverse sono le figure di oltraggio previste dal codice penale.
L’oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.) consiste nell’offendere la dignità o il prestigio di un organo dello Stato con la consapevolezza del ruolo che ricopre l’offeso e con la volontà di denigrarlo proprio a causa delle sue funzioni. La consumazione si verifica, infatti, con la percezione dell’espressione offensiva.
La fattispecie dell’oltraggio a un magistrato in udienza prevede (art. 343 c.p.), invece, l’offesa all’onore o al prestigio di un magistrato durante l’esercizio della funzione giudiziaria.
La l.n. 205/1999 ha abrogato le fattispecie dell’oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) e dell’oltraggio a un pubblico impiegato (art. 344 c.p.).