Nel processo civile di esecuzione (Esecuzione forzata; Espropriazione forzata), l’intervento dei creditori consiste nella possibilità dei creditori interessati, purché sussistano le condizioni previste dalla legge, di intervenire in un’espropriazione già messa in atto da altro creditore (art. 498-500 c.p.c.). Si ha particolare riguardo ai creditori aventi diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri, che debbono essere avvertiti dell’espropriazione a norma dell’art. 498, prima di poter proporre istanza di vendita o assegnazione.Oltre ai creditori privilegiati possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati, nonché i creditori muniti di pegno sui medesimi. L’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata nonché a provocare gli atti dell’espropriazione, se muniti di titolo esecutivo.