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Diritto

Nell’ambito del processo civile, decreto i. è il procedimento speciale che ha lo scopo di procurare in forma più semplice e sollecita la condanna del debitore mediante l’emanazione, in forma di decreto, di un’ingiunzione a pagare una somma o a consegnare una cosa determinata.

Appartiene alla categoria dei procedimenti sommari decisori, cioè caratterizzati dalla possibilità di dare luogo a un provvedimento idoneo al giudicato al termine di una prima fase, basata su di una cognizione del giudice esclusivamente sommaria. Nonostante ciò, non può essere considerato contrario ai principi del giusto processo civile perché la sua definitività si fonda sulla volontaria rinuncia del soggetto passivo del rapporto processuale all’instaurazione di una successiva fase a cognizione piena. Il procedimento per decreto i. (art. 633 ss. c.p.c.) si caratterizza per la presenza di una prima fase, in cui il giudice esamina l’istanza di parte sulla base delle sole prove presentate dal ricorrente (inaudita altera parte), e di una successiva, eventuale fase a cognizione piena, che viene istaurata a seguito dell’opposizione del debitore ingiunto. Il giudice competente è quello che sarebbe tale in via ordinaria (art. 637).

Le condizioni di ammissibilità dell’istanza (che ha la forma del ricorso: art. 638) sono elencate all’art. 633: si deve trattare di un diritto avente a oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata; del diritto si deve dare prova scritta, e i documenti in grado di fornire prova del diritto sono elencati agli art. 634-36 (alcuni di essi non avrebbero tale idoneità nel procedimento ordinario). Particolari condizioni sono previste: a) per i crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali, o rimborsi di spese sostenute da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo; b) per onorari, diritti e rimborsi spettanti a notai o ad altri esercenti una libera professione o un’arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. Per i crediti di cui al punto a), la domanda può essere proposta anche presso l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce; inoltre gli avvocati e i notai possono proporre domanda contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Per tali crediti la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e delle prestazioni, munita dalla sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale non è necessario se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Se sussistono le condizioni previste dalla legge, il giudice, emettendo decreto motivato entro 30 giorni dal deposito del ricorso, ingiunge al debitore indicato di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose fungibili chieste nel termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli art. 646 e ss., e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Il decreto i. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nei casi previsti all’art. 642.

In caso di opposizione (che riveste la forma dell’atto di citazione ma ha il contenuto di una comparsa di risposta) viene introdotto un processo a cognizione piena, modellato su quello previsto dal II libro c.p.c., con la riduzione dei termini alla metà. In caso di mancata opposizione il decreto i. diviene definitivo, con un’efficacia che, per la giurisprudenza e la maggior parte della dottrina, è quella del giudicato, per altra parte è minore, nel senso che copre solo quanto richiesto in via sommaria. Contro il decreto non opposto è data la possibilità di opposizione tardiva (art. 650), nei casi di mancata opposizione per causa all’ingiunzione non imputabile, e delle impugnazioni straordinarie (art. 656).

Linguistica

Sono i. le forme o i costrutti che esprimono un ordine, una proibizione. K. Brugmann chiamò i. (ted. Injunktiv), o congiuntivo improprio, una categoria del verbo indoeuropeo definibile come indicativo senza aumento e con desinenze secondarie, con funzione di volitivo; nelle lingue indoeuropee storiche l’i. viene a far parte dei paradigmi dell’imperativo o del futuro.

Vedi anche
Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... giurisprudenza In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ...
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Tag
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Vocabolario
ingiuntivo
ingiuntivo agg. e s. m. [der. di ingiungere]. – Che si riferisce a un ordine, che comporta o esprime un ordine: modi i.; con tono i.; una frase ingiuntiva. In partic., nel linguaggio giur., decreto i., quello con cui il giudice nei procedimenti...
ingiunzióne
ingiunzione ingiunzióne s. f. [dal lat. tardo iniunctio -onis]. – L’atto di ingiungere, ordine assoluto e reciso dato da persona che ha l’autorità di ordinare: obbedire a un’i.; ricevette l’i. di tacere; all’i. di fermarsi, i due individui...
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