È una forma di scambio economico particolarmente diffusa nell’ambito delle transazioni internazionali di cui siano parte paesi importatori con problemi di convertibilità monetaria o di forte indebitamento, che intendano mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti. La relativa figura contrattuale tende ad assumere nella prassi una molteplicità di schemi tecnici, la cui peculiarità consiste nel fatto che, come controprestazione per l’ottenimento di beni e servizi, l’acquirente si impegna a pagare con altri beni (barter), ovvero in parte con beni e in parte con valuta (counter-purchase) o, ancora, con i beni da lui prodotti mediante utilizzazione delle materie prime o delle tecnologie importate (buy-back). Per tale caratteristica, il counter trade risulta anche noto con la denominazione d’uso di «scambi in compensazione». La reciprocità dell’attribuzione di beni e servizi tra le parti trova il suo fondamento talvolta in un unico strumento contrattuale, talaltra in uno speciale collegamento tra negozi di import ed export. Nel primo caso, si realizza un semplice scambio di bene contro bene, riconducibile allo schema della permuta, ovvero un reciproco scambio di beni di differente valore con conseguente attribuzione di un conguaglio in denaro a favore della parte che risulta a credito. Nel secondo caso, invece, al cosiddetto contratto principale, avente ad oggetto l’esportazione della merce, si accompagna la stipulazione di un contratto accessorio (o di contre-achat) con il quale l’esportatore, in (parziale) pagamento della merce fornita, si obbliga ad accettare una serie di beni dall’importatore, prescegliendoli sulla base di una lista concordata. Il collegamento tra contratto principale e accessorio può attuarsi attraverso la predisposizione di un protocol agreement, o lettera di intenti, in cui i contraenti esprimono il reciproco interesse a importare-esportare determinate categorie di beni, indicano la lista dei prodotti che possono formare oggetto di controprestazione, assumono l’impegno di pagamento del corrispettivo ecc. Ove siano previsti conguagli in denaro, le parti possono ricorrere all’intermediazione di una banca procedendo all’apertura presso di essa di un conto vincolato (escrow account), la cui provvista è sottratta alla disponibilità del depositante.