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Cosa giudicata. Diritto processuale penale

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Contenuto di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili.

Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale indicando con la prima espressione le sentenze divenute irrevocabili perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, con la seconda le sentenze irrevocabili contenenti un accertamento nel merito, ossia una decisione di innocenza o di colpevolezza.

Nel linguaggio comune si usa l’espressione passaggio in giudicato della sentenza per indicare la definitività e la non modificabilità del provvedimento giudiziario.

A norma dell’art. 648 c.p.p. sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.

Uno dei principali effetti del giudicato è il ne bis in idem, ossia il divieto di celebrare nuovamente un processo sul medesimo fatto, oggetto di una decisione irrevocabile, nei confronti di un medesimo imputato già prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. È considerato medesimo anche il fatto diversamente valutato per il titolo (nome del reato), per il grado (insieme di tutti quegli elementi che senza mutare il titolo del reato ne determinano una maggiore o minore gravità) o per le circostanze.

Tale principio investe qualsiasi sentenza irrevocabile, anche quelle meramente processuali, quali ad esempio le sentenze dibattimentali di non doversi procedere perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata o proseguita, o le sentenze irrevocabili di proscioglimento che hanno dichiarato erroneamente la morte dell’imputato.

Voci correlate

Impugnazioni. Diritto processuale penale 

Sentenza. Diritto processuale penale

Vedi anche
Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... Revisione diritto Mezzo straordinario di impugnazione avente ad oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Sia per la fase di incardinamento della richiesta, sia per lo stesso giudizio di revisione, l’organo competente è esclusivamente la Corte d’appello individuata in base alla medesima tabella prevista ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Provvedimento decisorio Nel diritto, quel provvedimento che decide una controversia. Il provvedimento decisorio per eccellenza è la sentenza di merito con la quale il giudice definisce la controversia innanzi a lui proposta (art. 132 c.p.c.). Tuttavia, non mancano casi in cui la funzione decisoria è esercitata dal giudice ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • DIBATTIMENTALI
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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