Procedimento speciale disciplinato dagli art. 459-464 c.p.p., il decreto penale di condanna risponde alle esigenze di massima semplificazione ed economia processuale perseguite dal c.p.p. del 1988. Si caratterizza, infatti per l’assenza dell’udienza preliminare e del dibattimento e per la possibilità di instaurare un giudizio sulla sola base degli atti delle indagini preliminari presenti nel fascicolo del pubblico ministero. I presupposti richiesti per l’instaurazione di questo rito sono: la perseguibilità d’ufficio o a querela (validamente proposta) dei reati; l’applicazione della sola pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva breve ai sensi della l. n. 689/1981; la non decorrenza di un termine superiore ai 6 mesi dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è stato attribuito; l’evitabilità della misura di sicurezza conseguente la condanna. La richiesta di decreto penale di condanna può essere avanzata esclusivamente dal pubblico ministero. Salvo concorrano le condizioni di proscioglimento indicate dall’art. 129 c.p.p., il giudice può rigettare la domanda per insussistenza dei presupposti o perché la pena risulta eccessiva e inadeguata; se, invece accoglie la richiesta, posto che non ha la facoltà di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa, il giudice emette decreto di condanna applicando la pena pecuniaria nella misura proposta dal pubblico ministero. Il decreto di condanna non introduce quindi il giudizio, ma costituisce il provvedimento finale con cui si può irrogare una pena pecuniaria diminuita sino alla metà del minimo edittale. La riduzione della pena ha natura premiale in quanto finalizzata a disincentivare l’opposizione dell’imputato. Questi, infatti, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, può proporre opposizione e chiedere al giudice il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. (Patteggiamento). Proponendo l’opposizione, l’imputato si espone al rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso rispetto a quello stabilito nel decreto e di perdere i benefici concessi. Ulteriori effetti premiali sono stati introdotti dalla l. n. 479/1999: l’esenzione dalle spese processuali, l’inapplicabilità di pene accessorie, la comminazione della confisca solo se obbligatoria, l’estinzione del reato in 5 anni per i delitti e in 2 per le contravvenzioni.