• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Patteggiamento

Enciclopedia on line
  • Condividi

Istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti previsto e disciplinato dagli art. 444 s. c.p.p. Si distingue il patteggiamento c.d. tradizionale da quello allargato. Il primo può essere richiesto per i reati punibili con una pena che non superi i due anni di detenzione sola o congiunta con pena pecuniaria; mentre nessuna soglia è prevista in caso di sola pena pecuniaria. Non sussistono limiti oggettivi o soggettivi all’operatività di questo istituto, mentre vari sono i benefici a esso collegati, tra cui spicca, inevitabilmente, la riduzione di un terzo della pena da applicarsi in concreto. A tale incentivo devono aggiungersene altri: in primo luogo la parte può subordinare il perfezionarsi dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale per opera del giudice; in secondo luogo la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’irrogamento delle pene accessorie o l’applicazione delle misure di sicurezza. Infine, il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione).

Il cosiddetto patteggiamento allargato, introdotto dalla l. n. 134/2003, consente alle parti di accordarsi su una sanzione che, ridotta fino a un terzo, non superi 5 anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. L’operatività di questo istituto dipende poi dall’esclusione di una serie di limiti soggettivi (quali lo status di delinquente abituale, professionale, per tendenza o di recidivo reiterato ex art. 99, co. 4, c.p.) e oggettivi (a titolo esemplificativo, i procedimenti per i delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di tratta di persone ecc.). Possono assumere l’iniziativa relativa all’accordo l’imputato, il difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero. La sede per proporre la richiesta delle parti è la presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Il giudice ha una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento nel senso che, verificata la legittimità e la fondatezza dell’accordo, o la accetta secondo quanto stabilito dalle parti, o la rigetta in toto. In ogni caso, se il giudice accoglie la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, pronuncia la relativa sentenza; altrimenti rigetta la richiesta con ordinanza e ordina di procedersi con rito ordinario. Ai sensi dell’art. 445 c.p.p, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.

Voci correlate

Imputato

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Sentenza. Diritto processuale penale

Udienza preliminare

Approfondimenti di attualità

Electa una via non datur recursus ad alteram: l'impossibilità di revocare il consenso al patteggiamento di Valeria Di Masi

Vedi anche
Udienza preliminare Fase del procedimento penale funzionale ad assicurare che un giudice (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (art. 416-437 c.Udienza preliminareUdienza preliminare). Nell’ambito di tale udienza il giudice ... Imputazione diritto Attribuzione di un fatto di reato da parte del pubblico ministero a una o più persone (Imputato). L'imputazione è formulata dal pubblico ministero nel momento in cui esercita l’azione penale e contiene una breve narrazione del fatto, unita all’indicazione delle norme penali che lo disciplinano. ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Processo penale Concatenazione di atti finalizzata ad una decisione. Sotto il profilo strutturale il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e termina con l’irrevocabilità della sentenza. Tecnicamente, la fase delle indagini preliminari non appartiene al processo in ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • PUBBLICO MINISTERO
  • CONTRAVVENZIONE
Vocabolario
patteggiaménto
patteggiamento patteggiaménto s. m. [der. di patteggiare]. – Il fatto di patteggiare, di venire a patti; più com., l’insieme delle trattative intese a concludere un patto, un accordo e sim. Nel processo penale, p. della pena, espressione...
pattéggio
patteggio pattéggio s. m. [deverbale di patteggiare], non com. – Patteggiamento, trattativa: non una voce di transazione, di patteggio coll’invasore (Garibaldi).
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali