Misura di sicurezza a carattere patrimoniale consistente nell’espropriazione da parte dello Stato delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato ovvero rappresentative del suo prodotto o profitto (art. 240 c.p.). Il profitto di reati consiste nel guadagno o vantaggio di natura economica derivante dall’illecito; il prodotto del reato è invece la cosa materiale che proviene dal reato stesso. L’istituto presenta non poche affinità con il sequestro preventivo, ma, mentre questo si caratterizza per la temporaneità della durata del provvedimento, nel caso della confisca il proprietario perde definitivamente la disponibilità del bene confiscato.
La confisca può essere facoltativa od obbligatoria. Si qualifica facoltativa la confisca applicata alle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero alle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Essa può essere applicata dal giudice solo nel caso di sentenza di condanna sulla base della accertata pericolosità della cosa relativa all’uso che il reo può farne avendone la disponibilità.
La confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca alla cosa perché questa rappresenta il prezzo del reato o perché il suo uso costituisce reato.
La confisca per equivalente prevede la possibilità di confiscare beni per un valore equivalente a quello del profitto o del prodotto del reato nell’eventualità che non si possa agire direttamente su di essi. Le leggi sulla criminalità organizzata sanciscono un ampio ricorso all’istituto della confisca rispetto ai beni di persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso e pertanto sottoposte a misure di prevenzione.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Aspetti problematici della confisca di Federica Panzuto