Criterio, che si affianca a quello per materia e per territorio, in base al quale è possibile individuare il giudice competente per i casi di trattazione unitaria di più procedimenti. La connessione si verifica quando uno o più procedimenti secondari vengono attratti nella sfera di competenza del giudice del procedimento principale, con conseguente deroga alla competenza per materia e/o territorio. L’opportunità di un processo unitario non è rimessa alla discrezionalità del giudice procedente, ma, in quanto eccezione significativa al generale principio della semplificazione e dell’economia processuale, è subordinata all’esistenza di presupposti tassativamente predeterminati dal legislatore.
Ai sensi dell’art. 12 c.p.p., si ha connessione di procedimenti nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, o se più persone con condotte indipendenti hanno realizzato l'evento; nell'ipotesi di concorso formale o reato continuato; o nel caso in cui il reato è stato commesso per eseguirne od occultarne un altro.
La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, in quanto la relativa cognizione spetta sempre al tribunale dei minori. In caso di connessione il giudice competente viene individuato attraverso i seguenti criteri: fra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale; posta l’identità della competenza per materia, se diverge quella per territorio prevale il giudice competente per il reato più grave o, a parità di gravità, quello competente per il reato commesso per primo; tra il tribunale in composizione monocratica e quello collegiale prevale quest’ultimo; la Corte costituzionale prevale poi sul giudice ordinario. I procedimenti connessi, possono essere riuniti, salvo l’obbligo di separazione previsto tassativamente nelle ipotesi indicate dall’ex art. 18 c.p.p. (possibilità di decidere già in udienza preliminare la posizione di uno e non degli altri imputati, sospensione del procedimento, rinnovazione della citazione per un imputato non comparso in dibattimento ecc.). La mancata osservanza della disciplina tracciata determina l'incompetenza per connessione da rilevarsi o eccepirsi, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa non è prevista, nel corso delle questioni preliminari al dibattimento (art. 21, co. 3, c.p.p.).